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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21775/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per un fatto di contraffazione/falso. Nel ricorso si contestava: 1) la responsabilità, con particolare riguardo alla prova della contraffazione e alla pretesa grossolanità del falso; 2) il diniego della sospensione condizionale della pena, assumendo vizi della motivazione; 3) ulteriori vizi motivazionali in relazione agli artt. 81, comma 2, e 133 c.p., dedotti per la prima volta in cassazione. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico perché non confrontato con la motivazione di merito, che aveva già esaminato e disatteso le identiche doglianze; il secondo manifestamente infondato, poiché il diniego del beneficio ex art. 163 c.p., fondato su un giudizio prognostico negativo e sorretto da motivazione non arbitraria o illogica, non è censurabile in cassazione; il terzo inammissibile perché non devoluto in appello, quindi formulato in violazione della catena devolutiva.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione impugnata; la mera riproposizione delle doglianze di appello non è sufficiente.

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale della pena può essere negata sulla base di un giudizio prognostico negativo sulla futura astensione dal reato; tale valutazione è censurabile in cassazione solo se priva di motivazione sufficiente, arbitraria o manifestamente illogica.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Le doglianze motivate su tale disposizione non sono esaminabili in cassazione se non devolute al giudice d'appello, per violazione della catena devolutiva.

  • art. 133 c.p.

    I vizi motivazionali relativi ai criteri di commisurazione della pena non sono deducibili in cassazione se introdotti per la prima volta e non devoluti in appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Sono inammissibili in cassazione le censure non dedotte nei gradi di merito e quindi nuove rispetto al thema decidendum devoluto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e autosufficienti: è inammissibile la doglianza che si limiti a riprodurre in modo assertivo le censure di appello senza misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La contestazione della prova della contraffazione o della non riconoscibilità del falso non può essere accolta se la decisione di merito ha motivato con argomenti logici e giuridici, valorizzando anche elementi testimoniali qualificati.
  • Il giudizio di diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo quando sia sorretto da una prognosi negativa non arbitraria, desunta da precedenti penali della stessa indole o dalla persistente capacità a delinquere.
  • In cassazione non sono proponibili censure nuove su punti non devoluti al giudice di appello, poiché ciò viola la catena devolutiva e comporta inammissibilità del motivo.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
SottomaterieFalsità materiale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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