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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7883/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Balducci ha impugnato l'ordinanza che ha confermato il rigetto, pronunciato in udienza il 25/11/2022, della sua istanza di revoca parziale della confisca per equivalente, sostenendo che il valore degli immobili sottoposti a confisca eccedeva l'importo confiscato (euro 1.537.430). Contestava inoltre la mancanza di motivazione del provvedimento di rigetto della restituzione dei beni nella misura eccedente il credito fallimentare e la presunta violazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 159/2011 (rilevando questioni di prevalenza del sequestro rispetto alle procedure concorsuali). Il giudice dell'esecuzione aveva nel frattempo autorizzato la vendita all'asta di immobili gravati da ipoteca; l'opposizione del condannato è stata decisa con un provvedimento emesso senza instaurare il contraddittorio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per motivi procedurali: ha dichiarato il provvedimento impugnato viziato da nullità assoluta per violazione del principio del contraddittorio (mancata fissazione di apposita udienza camerale prevista per l'opposizione in materia di confisca) e per assenza di adeguata motivazione rispetto alle doglianze difensive. Ha pertanto annullato l'ordinanza del 27/03/2023 e ha rinviato il giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, disponendo che sia fissata l'udienza camerale per decidere sull'opposizione. La Corte ha ritenuto comunque corretta la scelta del rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 611 c.p.p., ma ha accolto il vizio relativo al mancato contraddittorio previsto dall'art. 666 c.p.p.; non si è pronunciata nel merito sulla richiesta di revoca della confisca né sul tema della prevalenza del sequestro sulle procedure concorsuali (art. 63 D.Lgs. 159/2011).

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Il ricorso ha riconosciuto che il rito applicato era il procedimento camerale non partecipato previsto dall'art. 611 c.p.p.; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di tale rito per la trattazione, senza però questo escludere l'obbligo del contraddittorio specifico previsto per l'opposizione in materia di confisca

  • art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    Secondo la giurisprudenza citata e la decisione della Corte, l'opposizione avverso un'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca della confisca deve essere decisa previa instaurazione del contraddittorio mediante fissazione di apposita udienza camerale; l'omissione di tale udienza comporta nullità assoluta del provvedimento

  • art. 63, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

    La norma è stata richiamata dal ricorrente per sostenere la prevalenza del sequestro sulle procedure concorsuali; la Corte non ha risolto la questione di merito, avendo annullato il provvedimento per motivi procedurali e rinviato la valutazione al giudice dell'esecuzione

  • Sentenza Sez. 1 n. 15636 del 24/01/2023 (Autostrada del Brennero S.p.a.)

    Precedente di legittimità richiamato dalla Corte che afferma il principio secondo cui l'opposizione in materia di confisca deve essere decisa dopo il contraddittorio in udienza camerale, a pena di nullità assoluta del provvedimento

Massime di principio

  • L'opposizione avverso un provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della confisca richiede necessariamente la fissazione di un'udienza camerale e il pieno contraddittorio tra le parti; la mancata instaurazione del contraddittorio determina nullità assoluta del provvedimento.
  • La carenza di motivazione, soprattutto quando non vengono affrontate espressamente le doglianze difensive, è un vizio grave che può giustificare l'annullamento dell'atto e il rinvio al giudice di merito.
  • L'applicabilità del rito camerale ex art. 611 c.p.p. non esclude l'obbligo di rispettare le specifiche garanzie procedurali imposte in materia di confisca (art. 666 c.p.p. e correlati).
  • La decisione di autorizzare la vendita all'asta di beni gravati da ipoteca non esclude la possibilità di valutare, successivamente e con il necessario contraddittorio, la richiesta di revoca parziale della confisca qualora emerga che il valore netto residuo degli immobili eccede l'importo confiscato.
  • Se si sollevano questioni di interazione tra misure cautelari/sequestri e procedure concorsuali (es. richiamo all'art. 63 D.Lgs. 159/2011), tali questioni andranno esaminate dal giudice solo dopo che sia stato rispettato il contraddittorio; una decisione pronunciata senza contraddittorio potrà essere annullata senza che il merito venga trattato.
  • In casi analoghi, il difensore dovrebbe chiedere espressamente la fissazione dell'udienza camerale e, se questa non viene concessa, tempestivamente ricorrere per vizio procedurale chiedendo l'annullamento per violazione del contraddittorio e per carenza di motivazione.

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