Cassazione Penale, Ordinanza n. 17421/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non denunciassero un reale vizio motivazionale nei limiti consentiti, ma mirassero solo a contestare il merito della ricostruzione fattuale e probatoria operata dai giudici di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per l'inottemperanza all'ordinanza sindacale di bonifica. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, contestando la conferma dell'affermazione di responsabilità penale. La Corte di cassazione rileva che le doglianze si risolvono in critiche alla valutazione del merito delle prove e nella richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio, non consentite in sede di legittimità. La sentenza impugnata, inoltre, aveva motivato adeguatamente sia sulla riconducibilità del fatto all'inottemperanza all'ordine di bonifica, sia sulla sufficienza della colpa e sulla responsabilità del ricorrente per non aver controllato l'esecuzione delle operazioni delegate, escludendo quindi ogni ipotesi di responsabilità oggettiva.
Norme richiamate
art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006
norma incriminatrice richiamata come base dell'imputazione per l'inottemperanza all'ordinanza sindacale di bonifica.
norma applicata implicitamente per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle Ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si limitino a contestare la maggiore o minore persuasività della motivazione o a sollecitare una diversa valutazione delle prove, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione non mancante, non contraddittoria e non manifestamente illogica.
- Il vizio di motivazione è scrutinabile in cassazione solo quando incida su aspetti essenziali della decisione e si traduca in mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; non è invece ammissibile una rivalutazione del merito probatorio.
- In tema di inottemperanza a un ordine di bonifica, la responsabilità può essere affermata anche sulla base della colpa del soggetto obbligato che non abbia controllato l'esecuzione delle operazioni delegate, senza che ciò implichi una responsabilità oggettiva.
- Quando la sentenza di merito chiarisce la diversa qualificazione del fatto contestato e motiva sulla sufficienza della colpa per integrare il reato, il ricorso che si limiti a prospettare una lettura alternativa dei fatti è inammissibile.
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