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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37204/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di equa riparazione per presunta ingiusta detenzione complessiva di 365 giorni subita in relazione a procedimenti per danneggiamento e imbrattamento aggravati da finalità di eversione/terrorismo e per il reato di cui all'art. 270-bis c.p.; in particolare la ricorrente contestava che l'aggravante non fosse stata contestata con riferimento al reato di danneggiamento e che, in ogni caso, per il reato dichiarato prescritto la custodia cautelare massima legittima fosse di soli tre mesi, inferiore ai 365 giorni patiti

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato il principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di estinzione del reato per prescrizione, il diritto alla riparazione sussiste solo se la durata della custodia cautelare supera la pena astrattamente irrogabile (o quella concretamente inflitta nei precedenti gradi) e soltanto per la parte eccedente, ovvero quando risulti accertata in astratto l'illegittimità formale della misura cautelare. Ha ritenuto inoltre che l'ipotesi di "ingiustizia formale" richiede una pronuncia irrevocabile che accerti l'illegittimità della misura ai sensi degli artt. 273 e 280 c.p.p., cosa non avvenuta nel caso di specie. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen. (equità riparazione)

    Regola il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; la giurisprudenza interpreta l'articolo nel senso che, in caso di estinzione del reato per prescrizione, la riparazione è riconosciuta solo se la custodia supera la pena astrattamente irrogabile o quella effettivamente inflitta nei precedenti gradi, e comunque solo per la parte eccedente, salvo ipotesi di ingiustizia formale

  • art. 314, comma 2 cod. proc. pen. (ingiustizia formale)

    L'ingiustizia formale richiede l'accertamento irrevocabile dell'illegittimità del provvedimento che ha disposto la misura cautelare; tale accertamento non può essere compiuto dal giudice della riparazione ma deve provenire dal giudice cautelare o dal giudice del merito tramite impugnazione

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Disciplina le condizioni per l'applicazione delle misure cautelari; la violazione dei presupposti di questo articolo, accertata in modo irrevocabile, è elemento necessario per configurare l'ingiustizia formale

  • art. 280 cod. proc. pen.

    Prevede l'ipotesi di revoca della misura; insieme all'art. 273 serve per valutare la legittimità formale della misura cautelare ai fini dell'ingiustizia formale

  • art. 303 cod. proc. pen.

    Prevede termini massimi di durata della custodia cautelare in relazione ad alcune ipotesi; la Corte ha osservato che la giurisprudenza sul diritto alla riparazione si riferisce alla pena astrattamente irrogabile e non ai limiti temporali di durata cautelare previsti da questo articolo

  • art. 157 cod. pen. (comma 7, rinuncia alla prescrizione)

    Consente all'imputato di rinunciare alla prescrizione per ottenere la valutazione nel merito; la Corte ricorda questa possibilità come strumento per ottenere una sentenza che possa sostenere la domanda di riparazione

  • art. 635 cod. pen. (danneggiamento)

    Fattispecie materiale contestata alla ricorrente; la valutazione della pena astrattamente irrogabile per questo reato è rilevante ai fini del confronto con la durata della custodia cautelare per l'eventuale riparazione

  • art. 270-bis cod. pen. (terrorismo)

    Fattispecie originariamente contestata ma per la quale il Giudice per l'udienza preliminare dichiarò non luogo a procedere; la Corte ha comunque ritenuto che l'assoluzione o non luogo a procedere per tale reato non comporti automaticamente la perdita dell'aggravante riferita ad altre condotte, se dall'imputazione risulta contestata in relazione alle "condotte criminose"

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato nella motivazione: la declaratoria di prescrizione implica pur sempre una valutazione limitata di merito (esame delle cause previste dal secondo comma) che può escludere l'ingiustizia della detenzione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente di disporre il versamento a favore della Cassa delle ammende; applicato dalla Corte per condannare la ricorrente al pagamento di euro 3.000 in caso di inammissibilità

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 219/2008

    Richiamata dalla parte ricorrente per sostenere una lettura più favorevole dell'art. 314; la Corte di Cassazione ha ritenuto che il richiamo non muti la regola consolidata secondo cui la prescrizione non determina automaticamente diritto alla riparazione, posto che la Corte Costituzionale ha limitato la sua pronuncia a specifiche ipotesi correlate alla pena definitivamente inflitta o preclusa

  • Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, art. 5, par. 3

    Richiamata nella doglianza per profilo di violazione dei termini di giudizio/detenzione; tuttavia la Cassazione ha ritenuto infondati i motivi connessi alla violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione, alla luce dei principi applicativi nazionali

Massime di principio

  • In caso di estinzione del reato per prescrizione, il diritto all'equa riparazione sussiste solo se la custodia cautelare ha superato la pena astrattamente irrogabile (o quella concretamente inflitta nei precedenti gradi) e, in tal caso, la riparazione può essere riconosciuta soltanto per la parte di detenzione eccedente
  • L'ipotesi di "ingiustizia formale" (art. 314, comma 2) richiede un accertamento irrevocabile dell'illegittimità della misura cautelare basato su violazioni degli artt. 273 o 280 c.p.p.; tale accertamento non può essere effettuato dal giudice della riparazione ma deve derivare da un giudicato cautelare o di merito
  • La determinazione della rilevanza della durata della custodia cautelare per la riparazione si riferisce alla pena astrattamente irrogabile e non ai limiti di durata previsti per le misure cautelari (art. 303 c.p.p.)
  • Un'assoluzione o non luogo a procedere per taluni reati non elimina automaticamente aggravanti o profili contestati in relazione ad altre condotte: occorre verificare la formulazione dell'imputazione e l'effettiva estensione dell'aggravante ai singoli capi
  • Per migliorare le possibilità di ottenere una riparazione quando il reato è estinto per prescrizione, l'imputato può valutare la rinuncia alla prescrizione (art. 157 c.p.) per ottenere una pronuncia di merito che accerti l'ingiustizia della detenzione
  • Il rigetto di un ricorso infondato può comportare condanne alle spese e ordini di pagamento alla Cassa delle ammende; valutare il rischio-processuale prima di proporre impugnazioni

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