Ordinanza n. 5082/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento - dell’illegittimità della inerzia ovvero del silenzio inadempimento serbato dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in ordine all’obbligo di provvedere in riferimento alle istanze di cancellazione dell’annotazione della confisca dal Registro della Imprese dell’Azienda Agricola -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell’ANBSC sulle istanze di cancellazione dell’annotazione della confisca dal Registro delle imprese
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’ANBSC, dell’obbligo dell’Agenzia di provvedere sulle istanze di cancellazione dell’annotazione della confisca dal Registro delle imprese dell’Azienda Agricola -OMISSIS- e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro trenta giorni. La confisca, disposta ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011, sarebbe stata successivamente revocata dall’autorità giudiziaria penale. Secondo la prospettazione emergente dagli atti, l’Agenzia non avrebbe compiuto le attività necessarie per ottenere la cancellazione delle annotazioni. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., una possibile inammissibilità del ricorso, poiché l’attività asseritamente omessa avrebbe carattere materiale e non provvedimentale e non sembrerebbe espressione dell’esercizio di un potere pubblicistico.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Ha prospettato la possibile inammissibilità dell’azione avverso il silenzio, osservando che il rimedio previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a. è esperibile quando il privato chiede l’adozione di un provvedimento espresso nell’ambito di un procedimento amministrativo normativamente previsto, a fronte dell’inerzia dell’amministrazione titolare di un potere autoritativo. Esso non è invece diretto a imporre l’adempimento di obblighi consistenti in attività meramente materiali o esecutive, prive di natura provvedimentale. Poiché la cancellazione delle annotazioni sarebbe, secondo la prospettazione del ricorrente, un’attività materiale non espressiva di potere pubblicistico, il Collegio ha assegnato alle parti quindici giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, per depositare memorie sulla questione di possibile inammissibilità, riservando ogni decisione definitiva all’esito del contraddittorio. Sono state inoltre disposte le misure di oscuramento dei dati identificativi.
Norme richiamate
Il rimedio ex art. 31 c.p.a. è esperibile solamente in presenza di una posizione di interesse legittimo connessa all’esercizio in via autoritativa di un potere pubblico.
Disciplina l’azione avverso il silenzio e consente di accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere mediante un provvedimento espresso nell’ambito di un procedimento amministrativo previsto dalla legge.
Il rimedio ex art. 31 e 117 c.p.a. è esperibile solamente in presenza di una posizione di interesse legittimo connessa all’esercizio in via autoritativa di un potere pubblico.
Regola il rito speciale avverso il silenzio dell’amministrazione; non è utilizzabile per ottenere l’esecuzione di attività meramente materiali e non provvedimentali.
Assegnare alle parti il termine di 15 giorni ... per presentare memorie vertenti su quest’unica questione inerente alla possibile inammissibilità del ricorso.
Consente al giudice di sottoporre al contraddittorio delle parti una questione rilevata d’ufficio, rinviando la decisione definitiva all’esito delle memorie.
Costituisce la base normativa del provvedimento di confisca cui si riferiscono le annotazioni presenti, secondo la prospettazione del ricorrente, nel Registro delle imprese.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti menzionati nell’ordinanza.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio-inadempimento presuppone una richiesta formale rivolta all’amministrazione per l’adozione di un provvedimento espresso, nell’ambito di un procedimento amministrativo normativamente previsto e connesso all’esercizio di un potere autoritativo.
- Il rito previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a. non è utilizzabile per ottenere l’esecuzione di obblighi consistenti in attività meramente materiali o esecutive, non espressive di un potere pubblicistico.
- Quando il giudice rileva d’ufficio una possibile inammissibilità del ricorso, deve instaurare il contraddittorio sulla questione mediante assegnazione di un termine per il deposito di memorie prima di assumere la decisione definitiva.
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