Cassazione Penale, Sentenza n. 2157/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il ricorso ex art. 309 c.p.p. e confermato la custodia cautelare in carcere. I motivi dedotti contestavano la mancata valutazione di memorie difensive e di dichiarazioni rese in interrogatorio, l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione, la erronea interpretazione delle intercettazioni, la carenza degli indizi in relazione ai requisiti di cui all'art. 416-bis c.p. (assenza di gravità, precisione e concordanza) e la mancata considerazione che il ricorrente non fosse mai indicato come partecipe dai collaboratori di giustizia; si lamentava inoltre la parcellizzazione degli indizi e la mancata valutazione di spiegazioni alternative (es. rapporti di buon vicinato giustificanti la mancata segnalazione di un cantiere).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i vari motivi: l'omessa valutazione di memorie difensive non è stata dimostrata decisiva; l'interpretazione e il peso delle intercettazioni sono questione di fatto di competenza del giudice del merito e non sindacabili in questa sede salvo manifesta illogicità; gli indizi, letti globalmente e coordinati (intercettazioni, dichiarazioni dei collaboratori, riscontri sulle attività del ricorrente), sono giudicati idonei a fondare la gravità indiziaria circa la partecipazione al clan Mallardo e il ruolo operativo attribuito allo Speranza. In conseguenza il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma procedurale richiamata come titolo del ricorso al riesame; la Corte rileva che il ricorso ex art. 309 è stato correttamente valutato dal Tribunale del riesame.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 convertito nella L. 176/2020 e successive modificazioni
Richiamata la disciplina che ha consentito il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto secondo il periodo di vigenza delle disposizioni emergenziali.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato il limite di motivazione e la modalità di enunciazione dei motivi in sede di cassazione per le misure cautelari.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Richiamate le doglianze di nullità e vizio di motivazione impugnate in cassazione; la Corte ritiene che le censure non raggiungano il requisito di manifestà infondatezza o nullità del provvedimento impugnato.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Norma evocata a corredo delle censure di nullità; la Corte non ravvisa nella vicenda un'applicazione errata o violativa delle prescrizioni invocate.
Riferimento al reato contestato (associazione di tipo mafioso); la Corte convalida la valutazione del Tribunale del riesame che ha ritenuto sussistenti indizi gravi, coordinati e sufficienti a sostenere l'accusa di partecipazione al clan.
artt. 125, comma 3 e 192, comma 2 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate nella critica sulla valutazione delle intercettazioni e delle prove; la Corte conferma che la valutazione delle conversazioni è questione di merito non sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità.
Richiamato il principio sul coordinamento degli indizi: la gravità degli indizi va valutata nel complesso e non parcellizzando le singole risultanze.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso manifestamente infondato.
art. 94, comma disp. att. cod. proc. pen.
Prescrizione procedurale relativa agli adempimenti di cancelleria disposti a seguito della pronuncia; la Corte ordina l'esecuzione di tali adempimenti.
Massime di principio
- La valutazione delle intercettazioni è questione di merito di competenza del giudice del riesame; in cassazione può essere censurata solo per manifesta illogicità o irragionevolezza.
- L'omessa considerazione di memorie difensive determina la nullità del provvedimento solo se le memorie contengono deduzioni autonome, inedite e decisive, circostanza che il ricorrente deve dimostrare.
- In materia di misure cautelari personali gli indizi devono essere valutati nella loro complessità: non è consentito parcellizzare le singole circostanze per negare la gravità indiziaria se, coordinati organicamente, assumono valore probatorio.
- L'assenza di contestazione di delitti "fine" non esclude necessariamente la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso se vi sono ripetute condotte e comportamenti che dimostrano la messa a disposizione del sodalizio.
- Singole anomalie o spiegazioni alternative (es. ritardo nella segnalazione per rapporti di buon vicinato) possono essere compatibili con il quadro indiziario complessivo e non necessariamente lo scalfiscono.
- Chi impugna un provvedimento cautelare deve fornire elementi specifici e non generiche riletture del materiale probatorio per ottenere sindacato in sede di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1963/2023 del 19/01/2023
- Sentenza penale · 19 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1977/2023 del 19/01/2023
- Sentenza penale · 19 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2055/2023 del 19/01/2023
- Sentenza penale · 19 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2078/2023 del 19/01/2023
- Sentenza penale · 19 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2090/2023 del 19/01/2023
- Sentenza penale · 19 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2092/2023 del 19/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →