Cassazione Penale, Ordinanza n. 19759/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, disponendo la trattazione de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della condanna di primo grado per resistenza a pubblico ufficiale, ha ridotto la pena a sei mesi e venti giorni di reclusione su concorde richiesta delle parti, nell'ambito del procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione in ordine alla verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., contestando quindi il mancato rilievo di eventuali cause estintive o assolutorie. La Corte ha ritenuto che, in presenza di una pena liberamente concordata con la pubblica accusa e ritenuta congrua dal giudice d'appello, l'imputato non possa rimettere in discussione la misura della pena, poiché l'accordo presuppone un pieno accertamento della responsabilità già compiuto in primo grado e non più contestato in appello.
Norme richiamate
Indicato come norma incriminatrice del reato per cui è intervenuta la condanna di primo grado e la successiva riduzione di pena in appello.
Invocato dal ricorrente per sostenere il mancato rilievo delle cause di proscioglimento; la Corte ritiene non fondato il motivo nel contesto di una pena concordata e confermata in appello.
Richiamato quale rito definitorio del procedimento in appello con accordo tra le parti sulla pena, all'esito di un pieno accertamento di responsabilità in primo grado.
senza formalità di procedura
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso de plano, in trattazione camerale non partecipata.
È la legge che ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Nel procedimento d'appello definito con accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., l'imputato non può contestare in cassazione la misura della pena liberamente concordata con il pubblico ministero e ritenuta congrua dal giudice.
- L'accordo sulla pena presuppone il permanere dell'accertamento di responsabilità già compiuto in primo grado e non più oggetto di contestazione in appello.
- La deduzione di un vizio motivazionale in ordine alla verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non consente di superare l'inammissibilità del ricorso quando la censura miri sostanzialmente a rimettere in discussione un assetto sanzionatorio concordato e validato dal giudice.
- L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura, con trattazione camerale non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Come è indicizzato
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