Cassazione Penale, Ordinanza n. 16042/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondate le doglianze sulla mancata conversione della pena detentiva nel lavoro di pubblica utilità e sulla dosimetria della pena. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva riformato in parte la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti di due imputati, confermando comunque la responsabilità penale per reati in materia ambientale e per un reato edilizio. Uno degli imputati ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione: ha lamentato che la Corte territoriale non avesse disposto la conversione della pena detentiva nel lavoro di pubblica utilità, nonostante la richiesta difensiva, e ha censurato anche la motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenendola lacunosa. La Corte di cassazione ha rilevato che la sentenza impugnata aveva già esaminato le questioni e conteneva una motivazione solida, coerente e priva di illogicità manifeste. In particolare, la Corte d'appello aveva escluso la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità perché tale misura non appariva idonea a prevenire future violazioni, valorizzando il fatto che l'imputato era intestatario dell'attività d'impresa nella quale erano stati prodotti e gestiti illecitamente i rifiuti, era proprietario dei locali utilizzati e non aveva compiuto né prospettato alcuna attività di recupero o regolarizzazione. Quanto alla dosimetria della pena, la diversa riduzione operata per il coimputato non è stata ritenuta estensibile automaticamente, essendo fondata sulle stesse ragioni ostative alla conversione della pena.
Norme richiamate
Normativa richiamata come base dei reati ambientali contestati, relativi alla produzione e gestione illecita di rifiuti.
Norma richiamata come ulteriore titolo di reato contestato agli imputati, senza ulteriore specificazione nel testo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica sui punti devoluti, senza che il ricorrente introduca specifici vizi di legittimità.
- La sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità richiede una valutazione concreta sulla sua idoneità a svolgere funzione rieducativa e preventiva; può essere negata quando il soggetto abbia un ruolo diretto nella struttura imprenditoriale in cui si è consumata la violazione e non risulti alcun percorso di recupero o regolarizzazione.
- In sede di controllo sulla pena, la diversa riduzione concessa a un coimputato non impone automaticamente identico trattamento per altro imputato, se la differenza è sorretta da ragioni individualizzate e logicamente coerenti.
- La mera riproposizione in cassazione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, in assenza di specifiche criticità motivazionali, non consente il superamento del giudizio di inammissibilità.
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