Cassazione Penale, Ordinanza n. 28677/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione ex art. 385 c.p. pronunciata in appello è rimasta ferma; la doglianza sulla prescrizione è stata respinta perché il termine non era ancora maturato prima della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione. I motivi dedotti riguardavano: 1) la ritenuta recidiva; 2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) l'asserita estinzione del reato per prescrizione. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di doglianze già esaminate dai giudici di merito e comunque generici, in quanto non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo, rilevando che la prescrizione non era maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del delitto per cui è intervenuta la condanna confermata in appello; la Corte non ne discute il merito, ma ne assume la riferibilità alla fattispecie concreta.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze formulate in modo apodittico o generico non superano il vaglio di ammissibilità in cassazione, poiché devono misurarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata.
- La deduzione dell'intervenuta prescrizione è inammissibile quando, sulla base degli atti e della sequenza processuale, il termine prescrizionale non era ancora maturato al momento della pronuncia della sentenza impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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