Cassazione Civile, Ordinanza n. 32178/2025 del 10/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da un’azione proposta dal proprietario di un immobile confinante contro la vicina, deducendo che un muro di cinta realizzato sul fondo limitrofo fosse abusivo perché edificato senza autorizzazione e in contrasto con le norme tecniche di attuazione del piano regolatore, che limitavano l’altezza delle recinzioni. L’attore chiedeva la demolizione del muro, in tutto o in parte, e il risarcimento del danno per la perdita di aria, luce e veduta. La convenuta resisteva sostenendo che l’innalzamento era stato concordato tra le parti per ragioni di riservatezza e, in previsione di una sopraelevazione dell’immobile dell’attore, e proponeva anche domanda riconvenzionale per danni asseritamente derivanti da irregolarità urbanistiche dell’opera dell’attore. Il Tribunale aveva ordinato la demolizione della sola parte eccedente l’altezza consentita, respingendo la domanda risarcitoria. La Corte d’appello aveva confermato la demolizione, aggiungendo però anche un riferimento alla violazione delle distanze dai confini, rigettando le ulteriori censure e riformando solo parzialmente la regolazione delle spese. In cassazione gli eredi della convenuta hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché la Corte territoriale avrebbe fondato la tutela ripristinatoria su una violazione delle distanze mai dedotta in domanda; 2) falsa applicazione dell’art. 872 c.c., sostenendo che la violazione delle sole norme locali sull’altezza non consentisse la riduzione in pristino ma solo il risarcimento; 3) violazione degli artt. 100 e 115 c.p.c. e dell’art. 2043 c.c. per erronea valutazione delle prove sul danno e sull’accordo tra le parti; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale; 5) violazione della l. n. 10 del 1977, art. 4, per avere ritenuto conforme alla legge l’edificazione dell’attore. Il resistente ha proposto controricorso e ricorso incidentale sul capo relativo al rigetto della domanda risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la Corte d’appello avesse effettivamente pronunciato oltre i limiti della domanda, poiché aveva confermato l’ordine di demolizione facendo leva anche su una violazione delle distanze dai confini mai dedotta dall’attore. La domanda originaria riguardava invece solo l’abusività del muro per l’eccessiva altezza rispetto alle norme urbanistiche locali: rispetto a una violazione che incide solo sull’altezza e non integra le distanze legali codicistiche, la tutela prevista è esclusivamente risarcitoria e non anche ripristinatoria. Restano assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso principale, nonché il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice non può pronunciare su una causa petendi diversa da quella posta a fondamento della domanda; la decisione che fondi la tutela ripristinatoria su una violazione non dedotta integra ultrapetizione.
La violazione di norme locali che disciplinano solo l’altezza delle costruzioni, senza incidere sulle distanze legali tra edifici o dai confini, non legittima la riduzione in pristino ma soltanto il risarcimento del danno.
Richiamato tra le censure, senza che la Corte ne esamini autonomamente il contenuto per l’assorbimento del motivo.
Richiamato tra le censure, senza autonoma decisione per effetto dell’accoglimento del primo motivo.
Richiamato tra le censure in relazione al pregiudizio dedotto, ma il motivo resta assorbito.
La causa petendi e l’elemento di diritto posti a base della domanda devono risultare dall’atto introduttivo; non possono essere surrogati in appello da un diverso fondamento giuridico.
art. 4 della l. 28 gennaio 1977, n. 10
Richiamato nel quinto motivo del ricorso principale, ma senza esame nel merito per assorbimento.
Massime di principio
- Se la domanda attorea è costruita esclusivamente sulla violazione di una norma urbanistica che regola l’altezza di una recinzione o di un muro, il giudice non può concedere la demolizione facendo riferimento a una diversa violazione, come quella delle distanze, se tale diverso fatto costitutivo non è stato dedotto in citazione.
- La tutela ripristinatoria ex art. 872 c.c. presuppone la violazione di norme integrative delle distanze legali; quando invece la regola urbanistica violata concerne soltanto l’altezza del manufatto, la reazione tipica è il risarcimento del danno e non la riduzione in pristino.
- Nel giudizio di impugnazione la causa petendi va identificata sulla base dell’atto introduttivo, e il giudice di merito non può ampliare il thema decidendum introducendo d’ufficio un diverso presupposto fattuale o normativo della pretesa.
- L’accoglimento di un motivo fondato su ultrapetizione o su errata qualificazione della domanda comporta l’assorbimento delle ulteriori censure, principali e incidentali, che divengono prive di autonoma rilevanza nel giudizio di legittimità.
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