Cassazione Penale, Ordinanza n. 24865/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata restava ferma, essendo ritenuta corretta la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza della corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 387-bis c.p. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la declaratoria di inammissibilità fondata sul mancato richiamo, nell'atto di appello, a una precedente elezione di domicilio avrebbe inciso irragionevolmente sul diritto di accesso al giudice di secondo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che nell'atto di appello non risultava alcun riferimento a una pregressa elezione di domicilio e che l'imputato era libero al momento della proposizione del gravame, essendo la sentenza di primo grado del 9 ottobre 2023.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice richiamata come titolo del reato oggetto della condanna di primo grado e dell'appello dichiarato inammissibile.
È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È manifestamente infondato il motivo con cui si censura la declaratoria di inammissibilità dell'appello quando dagli atti risulti che nell'impugnazione non era indicato alcun elemento su cui fondare la doglianza, come una precedente elezione di domicilio.
- La sola deduzione di una compressione del diritto di accesso al giudice di appello non è sufficiente a superare la declaratoria di inammissibilità se la censura non si confronta con il contenuto effettivo dell'atto di gravame.
- La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando il motivo si riveli privo di consistenza giuridica alla luce degli atti richiamati nell'ordinanza impugnata.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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