Cassazione Penale, Sentenza n. 3101/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione impugnando la sentenza di conferma della condanna (Corte d'Appello di Milano, 17/05/2021) per i reati di associazione a delinquere, diversi furti aggravati e concorso in rapina aggravata. Le censure principali erano: (i) errata qualificazione giuridica del fatto indicato al capo B12) come rapina consumata anziché tentata (art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen.); (ii) carenza e illogicità della motivazione e violazione di legge circa la configurabilità dell'associazione a delinquere (art. 416 cod.pen.); (iii) contestazione dell'attribuzione a singoli imputati di specifici episodi (capo B4, B6, B7, B9, B14) per insufficienza degli elementi probatori; (iv) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen.; (v) doglianze sulla recidiva, sulla determinazione della pena e sull'aumento per continuazione. In sintesi i ricorrenti contestavano qualificazione del reato, insufficienza o travisamento della prova e vizi nella motivazione e nella valutazione delle attenuanti e della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi come manifestamente infondati e reiterativi di censure già esaminate dal giudice di merito. Ha ritenuto corretta la qualificazione del capo B12) come rapina consumata, richiamando il principio secondo cui la rapina si consuma quando la cosa sottratta passa nel dominio esclusivo dell'agente anche per breve tempo; ha respinto le doglianze sull'associazione a delinquere ritenendo che la sentenza di merito fosse adeguatamente motivata e fondata su elementi quali ripetizione del modus operandi, ripartizione dei ruoli, contatti costanti e uso di mezzi di comunicazione; ha altresì ritenuto non viziata la valutazione circa la paternità dei singoli fatti, la negazione dell'attenuante dell'art. 62 n.6 e la valutazione della recidiva e della pena. Per tali motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00 ciascuno.
Norme richiamate
art. 606 cod.proc.pen. lett. b) ed e)
Norma invocata dai ricorrenti per vizio di motivazione e violazione di legge. La Corte ha ritenuto le censure infondate e reiterative, dichiarando i ricorsi inammissibili.
art. 606, comma terzo, cod.proc.pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso quando le censure sono manifestamente infondate o reiterative; la Corte l'ha applicato per dichiarare inammissibili i ricorsi.
Dispositivo applicato in conseguenza della declaratoria di inammissibilità: comporta l'imposizione delle spese processuali e la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Norma che disciplina l'associazione a delinquere. La Corte ha condiviso la valutazione di merito secondo cui gli elementi (modus operandi ripetuto, ruoli, contatti, mezzi di comunicazione) erano sufficienti a configurare la stabilità e la volontaria adesione al gruppo.
Norma sulla rapina. La Corte ha ribadito il principio che la rapina si considera consumata quando la cosa sottratta entra nel dominio esclusivo dell'agente anche per un brevissimo lasso di tempo, indipendentemente dalla successiva vigilanza della persona offesa.
Circostanza attenuante invocata dai ricorrenti e negata dal giudice di merito: la Corte ha ritenuto la negazione adeguatamente motivata in relazione alle modalità dell'azione e al forte timore suscitato nelle vittime.
Massime di principio
- La rapina si considera "consumata" quando il bene sottratto passa nel dominio esclusivo dell'agente anche per breve tempo; la sorveglianza esercitata dalla vittima non impedisce automaticamente la consumazione.
- In cassazione non è sindacabile in via ordinaria la valutazione di merito sui fatti salvo che non sussista un "macroscopico travisamento" delle prove o una doppia conforme (condanna in primo e secondo grado con ragioni incongruenti rispetto alle prove).
- Le censure che ripropongono questioni di fatto già risolte dai giudici di merito e non evidenziano un vizio logico-giuridico manifesto sono normalmente dichiarate inammissibili.
- Per contestare la configurabilità di un'associazione a delinquere in sede di legittimità occorre dimostrare l'assenza, nei fatti, degli elementi costitutivi (stabilità, struttura e contributo volontario), non una mera rivalutazione delle prove.
- Il diniego di attenuanti può essere motivato sulle modalità dell'azione e sull'intensità del timore arrecato alle vittime; tale valutazione, se coerente e ragionata, è difficilmente toppabile in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; valutare il rischio economico prima di proporre ricorso reiterativo.
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