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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03123/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ne aveva affermato la responsabilità per ricettazione, deducendo: 1) l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo di non sapere che il bene avesse provenienza furtiva; 2) la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4) la mancata esclusione della recidiva; 5) l'eccessività del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero inammissibili perché sostanzialmente riproduttivi delle deduzioni già svolte in appello e risolventisi in una richiesta di rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte di merito aveva motivato in modo non illogico la consapevolezza della provenienza illecita del bene, valorizzando la tipologia del bene e il prezzo particolarmente basso, nonché la presenza di precedenti penali ai fini dell'esclusione dell'art. 131-bis c.p. Il terzo motivo è stato ritenuto non consentito e manifestamente infondato, poiché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere giustificato anche dalla sola assenza di elementi positivi e dai precedenti penali. Anche il quarto motivo, relativo alla recidiva, è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva applicato correttamente i criteri dell'art. 133 c.p., valutando in concreto il rapporto tra il fatto e le pregresse condanne. Infine, il quinto motivo sulla pena è stato considerato non consentito e infondato, in quanto la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da congrua motivazione. L'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per contestare e poi ritenere integrato l'elemento soggettivo della ricettazione, desunto dalla consapevolezza della provenienza furtiva del bene.

  • art. 131-bis c.p.

    La non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa valorizzando i precedenti penali e l'abitualità del comportamento criminoso.

  • art. 133 c.p.

    Criterio per la valutazione concreta della recidiva e per la determinazione della pena, tramite esame del rapporto tra fatto e precedenti condanne e degli indici di gravità del reato.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro della discrezionalità del giudice nella graduazione della pena.

  • art. 62-bis c.p.

    Non citato espressamente nel testo normativo, ma evocato nel motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche e nel relativo rigetto per mancanza di elementi positivi.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre censure già dedotte in appello senza una critica specifica della motivazione della sentenza impugnata, poiché il ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi e non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
  • La consapevolezza della provenienza illecita del bene può essere desunta anche da elementi indiziari oggettivi, come la natura del bene e un prezzo anormalmente basso, quando il ragionamento inferenziale del giudice di merito sia logicamente coerente.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando risultino precedenti penali e un quadro complessivo indicativo di abitualità del comportamento criminoso.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sulla sola assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e sui suoi precedenti penali.
  • La recidiva deve essere valutata in concreto, non potendo il giudice fondarsi solo sulla gravità astratta dei fatti o sull'intervallo temporale tra le condanne; occorre verificare se i precedenti siano sintomatici di una perdurante inclinazione al delitto e abbiano inciso sulla commissione del nuovo reato.
  • La determinazione della pena, inclusa la scelta della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione congrua e conforme ai criteri legali.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

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