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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28148/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La lite nasce da un complesso contenzioso immobiliare e creditorio. In origine, in esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. di un preliminare di vendita, una sentenza del Tribunale di Milano aveva disposto il trasferimento di immobili in favore della promissaria acquirente subordinatamente al pagamento del saldo prezzo entro 30 giorni dal passaggio in giudicato. Successivamente il fallimento della società già amministrata dal promittente venditore ha agito in surrogatoria contro la promissaria acquirente e contro il venditore per ottenere la risoluzione per inadempimento del rapporto nato dalla sentenza del 2014, deducendo il mancato pagamento del prezzo. La società convenuta si è difesa sostenendo di avere in realtà corrisposto il prezzo, producendo una quietanza notarile relativa alla consegna di assegni bancari; ha inoltre dedotto che, in un diverso giudizio definito nel 2019, il proprio credito risarcitorio da inadempimento del preliminare era stato compensato con il controcredito del venditore, con conseguente riduzione dell’importo ancora dovuto. La Corte d’appello ha riformato il primo grado e ha accolto la domanda di risoluzione, ritenendo che la quietanza non provasse il pagamento e che il giudicato del 2019 non escludesse l’inadempimento originario. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) illegittimità dell’azione surrogatoria del creditore per chiedere la risoluzione del contratto, perché tale scelta apparterrebbe solo al debitore; 2) erronea declaratoria di inadempimento, assumendo che la consegna degli assegni e la quietanza notarile bastassero a provare il pagamento; 3) omesso rilievo della compensazione atecnica/giudiziale e dei suoi effetti sulla gravità dell’inadempimento, poiché il giudicato sopravvenuto del 2019 avrebbe dovuto incidere sulla valutazione ex art. 1455 c.c. La Cassazione ha respinto il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo e accolto il terzo, affermando che i fatti sopravvenuti fino al momento utile dell’allegazione nel grado di giudizio devono essere considerati nella valutazione dell’importanza dell’inadempimento ai fini della risoluzione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo e accolto il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, perché rivaluti la domanda di risoluzione tenendo conto della sopravvenuta compensazione/judicato del 2019 nella valutazione della gravità dell’inadempimento. Non risulta una decisione definitiva nel merito sulla risoluzione, ma solo un annullamento con rinvio limitato al profilo accolto.

Norme richiamate

  • art. 2900 c.c.

    L’azione surrogatoria può essere esercitata dal creditore quando il debitore sia inerte; la legittimazione straordinaria si estende anche alla domanda di risoluzione del contratto, perché non si tratta di un’azione riservata per natura o per legge al solo titolare ordinario.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimazione del fallimento; la Corte nega che vi sia difetto di interesse o di legittimazione in astratto.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul difetto di legittimazione; non è accolto perché la surrogatoria del creditore è ritenuta ammissibile.

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; la Corte non ravvisa la denunciata carenza di capacità/legittimazione processuale.

  • art. 2932 c.c.

    È la base della sentenza costitutiva del 2014 che aveva disposto il trasferimento dell’immobile subordinatamente al pagamento del saldo prezzo.

  • art. 1453 c.c.

    È richiamato nel motivo sulla declaratoria di inadempimento; la Corte richiama il tema della risoluzione per inadempimento come oggetto della domanda proposta dal fallimento.

  • art. 1455 c.c.

    La gravità dell’inadempimento è questione di fatto rimessa al giudice del merito; i fatti sopravvenuti fino al momento utile del processo devono essere valutati per stabilire se l’inadempimento sia di scarsa importanza.

  • art. 1241 c.c.

    Richiamato per la compensazione; la Corte ritiene che la sopravvenuta compensazione accertata con giudicato possa incidere sulla valutazione dell’inadempimento.

  • art. 1242 c.c.

    Richiamato per la compensazione; il motivo è accolto nella parte in cui censura il mancato esame degli effetti del rapporto di dare e avere.

  • art. 1458 c.c.

    La retroattività della risoluzione riguarda gli effetti della pronuncia e non impedisce di considerare i fatti sopravvenuti nella fase di accertamento dell’inadempimento.

  • art. 404, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte come possibile rimedio autonomo a fronte di eventuali pregiudizi derivanti dal comportamento difensivo del convenuto in un diverso giudizio.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per delimitare il vizio di motivazione denunciabile in cassazione quando la motivazione non sia effettiva, risoluta o coerente.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per indicare il possibile vizio di omesso esame di fatti decisivi, non ravvisato nel secondo motivo così come formulato.

  • art. 404 c.p.c.

    Citato nel ragionamento sul rimedio processuale contro possibili effetti pregiudizievoli di un giudicato formatosi in altro giudizio.

Massime di principio

  • Il creditore può esercitare in via surrogatoria anche l’azione di risoluzione del contratto del debitore, purché ricorrano l’inerzia del debitore e gli altri presupposti dell’art. 2900 c.c.; non vale a escluderla il rilievo che la decisione di risolvere implichi una valutazione di opportunità rimessa al debitore.
  • La verifica della gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c. è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o dell’omesso esame di fatti decisivi.
  • Nel giudizio di risoluzione per inadempimento, i fatti sopravvenuti fino al momento processualmente utile per la loro allegazione devono essere considerati nella valutazione dell’importanza dell’inadempimento; la retroattività della risoluzione ex art. 1458 c.c. riguarda gli effetti della pronuncia, non il momento di riferimento dell’accertamento della fattispecie costitutiva.
  • Un adempimento tardivo o una compensazione sopravvenuta possono incidere sulla qualificazione dell’inadempimento come grave o di scarsa importanza e quindi precludere la risoluzione, se valutati dal giudice secondo il quadro fattuale aggiornato al momento della decisione.
  • La quietanza o la mera consegna di assegni non equivalgono automaticamente a prova dell’avvenuto pagamento, se il giudice di merito, con motivazione adeguata, ritiene non dimostrata l’effettiva estinzione dell’obbligazione.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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