Cassazione Penale, Sentenza n. 25534/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda l'applicazione, in sede cautelare, degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato per un episodio di offerta in vendita di sostanza stupefacente. Il Tribunale del riesame, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero contro il precedente rigetto del G.I.P., ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione a conversazioni intercettate dalle quali sarebbe emersa, secondo l'accusa, una proposta di fornitura di 5-10 kg di cocaina a clienti pugliesi, con definizione di quantità, qualità, prezzo e modalità di consegna. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) insussistenza dei gravi indizi, perché le chat sarebbero state lette in modo illogico e avrebbero mostrato solo una trattativa preliminare o una mera manifestazione di interesse, non un'offerta consumata; inoltre il terzo acquirente non era identificato e non sarebbe stata chiarita la legittima utilizzabilità delle comunicazioni Sky ECC; 2) insussistenza delle esigenze cautelari, perché il pericolo di reiterazione sarebbe stato dedotto senza adeguata attualità, a fronte di un unico precedente remoto e del decorso temporale dai fatti; 3) illegittimità di una seconda misura degli arresti domiciliari, identica a quella già in esecuzione, in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere una diversa lettura dei dialoghi intercettati, attività preclusa in sede di legittimità salvo manifesta illogicità; ha inoltre ribadito che l'offerta di stupefacenti si perfeziona quando il soggetto manifesta la disponibilità a procurare la droga ad altri, purché vi sia una effettiva disponibilità, anche non attuale, della sostanza, mentre il tentativo si ha solo se manca la conclusione dell'accordo su quantità, qualità e prezzo. Ha quindi reputato corretta la valutazione del riesame sulla consumazione dell'offerta. Ha dichiarato generica anche la doglianza sull'utilizzo delle comunicazioni Sky ECC. Quanto ai motivi sulle esigenze cautelari, li ha ritenuti infondati perché il Tribunale aveva motivato in modo congruo sulla professionalità e stabilità dell'attività illecita, sui precedenti dell'indagato e sulla persistenza dell'attualità del pericolo, evidenziando anche la pendenza di altro procedimento con analoga misura in atto. La Corte ha inoltre affermato che lo stato di detenzione per altra causa non esclude di per sé le esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
indica il rimedio dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del G.I.P. in materia di misure coercitive
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
norma incriminatrice del fatto oggetto di contestazione, relativo a condotte di offerta/messa in vendita di sostanza stupefacente
fondamento normativo della valutazione delle esigenze cautelari per pericolo di reiterazione, da compiere con analisi concreta di modalità del fatto, personalità e contesto
richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione
Massime di principio
- In sede di legittimità la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e, in particolare, l'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, non se mira a una rilettura alternativa del materiale probatorio.
- L'offerta o messa in vendita di sostanze stupefacenti si perfeziona quando l'agente manifesta la disponibilità a procurare la droga ad altri, purché tale disponibilità sia effettiva, anche se non immediata; non è invece sufficiente una mera trattativa preliminare o un semplice interesse all'acquisto se manca un accordo compiuto su quantità, qualità e prezzo.
- Il tentativo di acquisto di stupefacenti si configura solo se l'iter criminis si interrompe prima della conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore sugli elementi essenziali dell'operazione.
- La doglianza sulla utilizzabilità di comunicazioni intercettate tramite piattaforme crittografate deve indicare in modo specifico i profili di illegittimità dedotti; la censura generica è inammissibile.
- Il pericolo di reiterazione ai fini cautelari va valutato in concreto e in chiave prognostica sulla base delle modalità del fatto, della personalità dell'indagato e del contesto; la presenza di un'altra misura detentiva in esecuzione non esclude di per sé l'attualità delle esigenze cautelari, poiché tale situazione può cessare in qualsiasi momento.
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