Cassazione Penale, Sentenza n. 21813/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge (artt. 4 e 24 D. Lg.vo 159/2011): il ricorrente lamenta che la confisca è stata estesa a beni nella sua disponibilità acquistati o realizzati in epoca anteriore rispetto al periodo di indiziata pericolosità sociale accertata (indizi riferiti al triennio 2006-2008). Chiede la revoca della confisca per i beni acquisiti non successivamente al 2005, sostenendo che, in mancanza di elementi che consentano di retrodatare la pericolosità sociale, non è possibile estendere la misura su beni anteriori per mera presunzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di Appello e il Tribunale avessero adeguatamente motivato la retrodatazione, quantomeno al quinquennio precedente al triennio 2006-2008, sulla base del ruolo di vertice e delle circostanze fattuali che indicano una precedente militanza e rapporto fiduciario con l'organizzazione mafiosa; ha inoltre ricordato che i giudici di merito hanno già escluso la confisca per una serie di beni acquistati prima del 2000 e li hanno restituiti. La Cassazione ha qualificato il motivo come generico e inammissibile perché non ha affrontato in modo specifico le argomentazioni svolte dalla Corte di Appello. Condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D. Lg.vo 159/2011, artt. 4 e 24
Le disposizioni sul procedimento di prevenzione e sulla confisca presuppongono l'accertamento della pericolosità sociale; il ricorso denunciava violazione di tali norme rispetto alla "perimetrazione temporale" della confisca, ma la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano applicato correttamente i principi normativi.
Riferimento alla fattispecie di associazione mafiosa: il Tribunale aveva ritenuto giudizialmente accertata l'appartenenza del proposto all'associazione ex art. 416bis, circostanza base per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e personali.
Norma richiamata per la disposizione della sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza SS.UU. (cfr. Sent. "Spinelli" n. 4880/2014 e seguenti)
Principio secondo cui la pericolosità sociale funge anche da "misura temporale" per l'ambito di applicazione della confisca: distinzione tra pericolosità generica (ablazione limitata ai beni acquistati nel periodo in cui la pericolosità si è manifestata) e pericolosità qualificata (che può investire l'itinerario esistenziale dell'indiziato, consentendo di retrodatare l'effetto ablativo se vi sono indici ravvisabili). La Corte ha applicato questi principi per giustificare la retrodatazione temporale adottata.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione patrimoniali la "perimetrazione temporale" della confisca non è automatica: il giudice può retrodatare la pericolosità qualificata quando elementi fattuali (es. ruolo di vertice, rapporto fiduciario consolidato, affidamento da parte di esponenti di rilievo) rendono verosimile una precedente militanza.
- La confisca può essere esclusa per beni acquisiti molto anteriormente al periodo ritenuto di pericolosità ove il giudice ritenga, con motivazione critica e prudente, che non siano riconducibili all'attività criminale (es. i beni acquistati prima del 2000 nel caso in esame sono stati restituiti).
- In Cassazione contro provvedimenti di prevenzione è necessario confrontare specificamente le argomentazioni dei giudici di merito: deduzioni generiche o mera richiesta di riesame delle stesse risultanze, senza colpire punti di diritto concretamente, rischiano l'inammissibilità.
- Quando il bene è intestato a terzi, il proposto ha interesse a impugnare se allega di averlo acquistato lecitamente; l'impugnazione che si limiti a negare il rapporto fiduciario (senza fornire elementi specifici) può essere inammissibile per carenza di interesse.
- La giurisprudenza ammette che, anche dopo la cessazione di condotte criminose, beni successivamente acquisiti possano essere confiscati se sussistono indici altamente probatori della diretta derivazione delle acquisizioni dalla provvista illecita formata nel periodo di attività delittuosa.
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