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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32110/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero meramente reiterativi delle censure già vagliate e respinte in appello e che il terzo motivo fosse generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo con il primo e il secondo motivo vizi della motivazione, descritta come illogica, contraddittoria, apodittica e mancante, nonché violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo concorsuale per il reato di truffa. Con il terzo motivo ha lamentato omessa o insufficiente valutazione delle argomentazioni difensive ai sensi dell'art. 606, lett. d) ed e), c.p.p. La Corte ha ritenuto che le doglianze riproducessero sostanzialmente i motivi già proposti in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa lettura del merito. In particolare, è stato valorizzato che il giudice di merito aveva logicamente spiegato la responsabilità, richiamando anche l'incasso della somma provento del raggiro come indice sintomatico della piena partecipazione.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Il dolo concorsuale e la partecipazione al raggiro sono stati ritenuti desumibili da elementi sintomatici valorizzati dal giudice di merito, tra cui l'incasso della somma provento della frode.

  • art. 606, lett. d) e lett. e), c.p.p.

    Le doglianze ex art. 606 c.p.p. devono confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente una critica generica o la mera riproposizione di censure già respinte in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre, senza effettivo confronto critico, i motivi già dedotti in appello e motivatamente respinti dal giudice di merito.
  • La denuncia di vizi della motivazione non può risolversi nella richiesta di una diversa valutazione del merito, poiché la Corte di cassazione non è giudice del fatto e non può sostituire la propria lettura a quella congruamente motivata dal giudice di merito.
  • La censura per mancata o insufficiente valutazione delle difese è inammissibile se formulata in modo generico e privo di specifico aggancio alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Ai fini della partecipazione a una truffa, il dolo concorsuale può essere desunto da elementi fattuali sintomatici della piena adesione al raggiro, purché la motivazione del giudice di merito sia логicamente coerente e giuridicamente corretta.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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