Cassazione Penale, Sentenza n. 06826/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per rapina e lesioni personali aggravate, deducendo: mancanza di esigenze cautelari attuali e concrete (pericolo di reiterazione); insufficienza e genericità dei gravi indizi di colpevolezza; inosservanza del principio di adeguatezza della misura e mancata valutazione di misure meno afflittive previste dalla speciale legislazione minorile, nonché della disponibilità familiare a trasferirsi e ad attivare percorsi educativi/ lavorativi; mancata valutazione del diverso trattamento riservato a un coindagato maggiorenne; utilizzazione illegittima di intercettazioni senza rispetto dell'art. 270 c.p.p.; errata qualificazione del fatto come rapina e motivazione carente circa le circostanze aggravanti (futili motivi e minorata difesa) e sulla sussistenza dell'aggravante per lesioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in gran parte inammissibile o manifestamente infondato rispetto ai profili relativi alla sussistenza dei gravi indizi, alla qualificazione del reato, all'utilizzabilità delle intercettazioni e alle circostanze aggravanti: ha ritenuto adeguatamente provati l'identificazione fotografica, il referto medico, le immagini di videosorveglianza e le dichiarazioni testimoniali; ha confermato la configurabilità della rapina anche in assenza di un fine di profitto e l'aggravante per minorata difesa e per futili motivi; ha ritenuto che la perdita dell'unico dente della vittima integri l'aggravante sulle lesioni. Tuttavia la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla graduazione della misura cautelare: l'ordinanza impugnata non ha adeguatamente motivato il rifiuto di misure meno afflittive alla luce dello status familiare del minore, delle offerte di trasferimento e dei percorsi educativi proposti. Perciò ha annullato l'ordinanza limitatamente alla scelta della misura cautelare e ha rinviato il giudizio sul punto al Tribunale per i Minorenni di Palermo in diversa composizione; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile o rigettato.
Norme richiamate
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma richiamata per indicare la competenza del diverso collegio cui rinviare la decisione sul nuovo esame della misura cautelare.
Richiamata dalla difesa in relazione alle prescrizioni sull'utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto l'eccezione generica e non dimostrata nell'incidenza sul complessivo compendio indiziario.
art. 583, comma 1, n. 2, cod. pen.
Norma relativa all'aggravante per lesioni; la Corte ha ritenuto che anche la menomazione minima, se apprezzabile (qui la caduta dell'unico dente), possa integrare l'aggravante.
Massime di principio
- Per l'applicazione di misure cautelari nei confronti di minori è necessario motivare specificamente non solo la sussistenza del pericolo di reiterazione, ma anche l'inefficacia o l'inadeguatezza di misure meno afflittive previste dalla normativa minorile.
- La presenza di identificazioni fotografiche, referti medici e immagini di videosorveglianza costituisce un nucleo indiziario solido che può reggere la qualificazione del fatto come rapina e sostenere l'accertamento della gravità degli elementi di reità.
- L'assenza di un fine di profitto non esclude la sussistenza della rapina quando l'imposizione della violenza abbia determinato la sottrazione del bene; il 'fine' può essere anche un vantaggio non patrimoniale o un impulso non giustificato.
- Le aggravanti come il motivo futilissimo e la minorata difesa richiedono valutazioni bifasiche (dato oggettivo e dato soggettivo): la sproporzione e l'insussistenza di una giustificazione razionale sono elementi decisivi.
- In tema di lesioni, anche una menomazione apparentemente 'minima' (es. avulsione di un dente) può giustificare l'aggravante se concretamente apprezzabile e rilevante per la vittima.
- In cassazione le censure sull'inutilizzabilità di atti (es. intercettazioni) devono essere specifiche: la parte deve indicare gli atti affetti dal vizio e dimostrare l'incidenza di tali atti sul complessivo compendio indiziario, pena l'inammissibilità o il rigetto per genericità.
- L'eventuale disparità di trattamento rispetto a coindagati deve essere valutata dal giudice del merito e, se invocata in cassazione, richiede che la difesa abbia portato elementi concreti comparativi nella motivazione del ricorso.
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