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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4852/2020 del 24/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva acquistato e poi rivenduto due appartamenti e un immobile commerciale locato, siti a Roma. L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, fondando la rideterminazione del valore dei beni su valori OMI, adeguati alle caratteristiche concrete degli immobili; per l’immobile locato era stata applicata una riduzione del 20%. La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 175/2011, aveva respinto il ricorso contro l’avviso e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 330/2013 depositata il 7 novembre 2013, aveva rigettato l’appello. La società ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 51 e 52, comma 2-bis, del D.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 7, comma 1, della L. n. 212/2000, perché l’avviso avrebbe accorpato gli accertamenti e la liquidazione riferiti ai beni; 2) violazione delle medesime norme, per avere la CTR ritenuto sufficiente il riferimento ai valori OMI senza considerare che il valore dichiarato dalle parti costituisce il criterio iniziale per la determinazione della base imponibile; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulle contestazioni relative al minor valore, in particolare perché gli immobili erano stati acquistati all’asta e poi rivenduti; 4) omessa o insufficiente motivazione, sostenendo che la società aveva documentato fatti e circostanze rilevanti e contestando la valutazione degli elementi acquisiti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato perché non si confronta con la ratio della sentenza impugnata: la CTR aveva ritenuto possibile ricavare il valore di ciascun bene applicando un valore unitario al metro quadrato, in assenza delle planimetrie. Il secondo motivo è infondato: la base imponibile è in via ordinaria il valore indicato nell’atto, ma l’Ufficio può rettificarlo se non corrisponde al valore venale in comune commercio; i criteri dell’art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 131/1986 sono pari ordinati. La CTR aveva ritenuto adeguato il criterio OMI, calibrato sulle caratteristiche concrete e con riduzione del 20% per l’immobile locato; la valutazione fattuale, coerente, non è riesaminabile in cassazione. Il terzo motivo è infondato: la valutazione complessiva della CTR implica il rigetto o l’assorbimento delle contestazioni sull’acquisto all’asta, avendo rilevato l’assenza di documentazione tecnica o di altra natura idonea a sostenere una diversa stima e che il valore riportato nell’atto era complessivo, non distinto per singolo immobile. Il quarto motivo è inammissibile perché mira a ottenere una diversa valutazione delle prove e dei fatti, estranea al giudizio di legittimità. Nessuna spesa è stata liquidata, in assenza di attività difensiva dell’Agenzia in questa fase. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 43, comma 1, lett. a)

    Il combinato disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. a) e art. 51, commi 1 e 2 (Testo unico imposta di registro), per gli atti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili, stabilisce che la base imponibile alla quale commisurare le imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale è rappresentata dal valore indicato in atto dalle parti.

    Per i trasferimenti immobiliari, il valore indicato dalle parti nell’atto costituisce, in via ordinaria, la base imponibile delle imposte proporzionali considerate.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 51, commi 1 e 2

    Il combinato disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. a) e art. 51, commi 1 e 2 (Testo unico imposta di registro), per gli atti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili, stabilisce che la base imponibile alla quale commisurare le imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale è rappresentata dal valore indicato in atto dalle parti. Tuttavia, se il valore non è indicato, ovvero se il corrispettivo pattuito risulta superiore, la base imponibile è pari a quest’ultimo.

    La base imponibile è determinata dal valore indicato in atto, salvo che il valore non sia indicato o che il corrispettivo pattuito sia superiore, nel qual caso rileva quest’ultimo.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 51, comma 3

    Questa Corte ha affermato che i predetti criteri di valutazione sono assolutamente pari ordinati (cfr. Cass. n. 4221 del 2006), ed, in riferimento al criterio comparativo, ha, in particolare, rilevato che la circostanza secondo cui deve aversi riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo ed alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni, non implica l’immodificabilità del valore risultante da detti atti, ma si limita ad indicare un parametro certo di confronto, in base al quale l’Ufficio deve determinare il valore del bene in comune commercio (Cass. n. 4363/2011; n. 963/2018; n. 29143/2018 e n. 1961/2018).

    I criteri legali di valutazione per la rettifica del valore immobiliare sono tra loro pari ordinati. I trasferimenti, le divisioni e le perizie giudiziarie entro il triennio forniscono parametri di confronto, ma non rendono immodificabile il valore ivi risultante.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 52, comma 2-bis

    Il primo motivo è infondato non confrontandosi lo stesso con la ratio decidendi. La CTR ha infatti spiegato che, in assenza di planimetrie, correttamente era stato applicato dall’Ufficio un valore unitario per mq sicchè era possibile desumere il relativo valore stabilito per ciascun bene.

    La Corte ha respinto la censura relativa alla disciplina dell’avviso perché non si confrontava con la ragione della decisione regionale, che aveva ritenuto individuabile il valore di ciascun immobile mediante l’applicazione di un valore unitario al metro quadrato in assenza delle planimetrie.

  • L. n. 212/2000, art. 7, comma 1

    Il primo motivo è infondato non confrontandosi lo stesso con la ratio decidendi. La CTR ha infatti spiegato che, in assenza di planimetrie, correttamente era stato applicato dall’Ufficio un valore unitario per mq sicchè era possibile desumere il relativo valore stabilito per ciascun bene.

    La censura concernente l’obbligo di motivazione dell’avviso è stata respinta perché non si confrontava con la motivazione della CTR, secondo cui il valore unitario per metro quadrato consentiva di ricavare il valore riferito a ciascun bene.

  • art. 112 c.p.c.

    Relativamente alla terza censura, va osservato che non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o dell’eccezione formulata dalla parte (Cass. n. 20718 del 2018).

    Non sussiste omessa pronuncia quando il contenuto complessivo della decisione manifesta una statuizione implicita di rigetto o di assorbimento della domanda o dell’eccezione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Occorre ricordare che secondo giurisprudenza unanime di questa Corte il motivo di ricorso per cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, non può essere finalizzato a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata in sede di merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non può essere proposto con esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento, rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 3415/2019).

    Il vizio di motivazione non consente di sostituire alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove compiute dal giudice di merito il diverso convincimento della parte; non è ammissibile una richiesta di nuovo apprezzamento del fatto.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese; dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Per gli atti di trasferimento immobiliare, la base imponibile è ordinariamente il valore indicato dalle parti, ma l’Ufficio può rettificarlo quando ritenga che non rifletta il valore venale in comune commercio.
  • I criteri di valutazione previsti dall’art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 131/1986 sono pari ordinati; i trasferimenti, le divisioni e le perizie giudiziarie anteriori di non oltre tre anni costituiscono parametri di confronto e non rendono immodificabile il valore che ne risulta.
  • La congruità di una rettifica può essere sostenuta da valori OMI calibrati sulle caratteristiche concrete del bene; l’apprezzamento di merito sulla loro idoneità, se coerente, non è riesaminabile in cassazione come semplice dissenso valutativo.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando dalla motivazione complessiva risulti una decisione implicita di rigetto o di assorbimento dell’eccezione, anche se manca una risposta espressa su ciascuna contestazione.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove né per sostituire il convincimento soggettivo della parte all’apprezzamento coerente del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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