Cassazione Penale, Sentenza n. 43839/2023 del 31/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva assolto Bartolini dall'accusa di appropriazione indebita riguardo a somme di denaro, assegni e merci. I motivi principali del ricorso in Cassazione contestavano: (1) la valutazione della Corte d'appello circa l'elemento psicologico (dolo) relativo all'appropriazione delle somme, ritenendo erroneo che la mera intenzione successiva di restituire le somme possa escludere il reato; (2) la decisione di escludere l'appropriazione delle merci basandosi su una versione alternativa secondo cui le consegne sarebbero avvenute "in nero", valutata sulla base di due dichiarazioni testimoniali contrarie a molteplici dichiarazioni e documenti che invece negavano tali consegne; (3) l'assoluzione per gli assegni per carenza di motivazione rafforzata, nonostante elementi documentali e dichiarativi prodotti al primo grado che indicavano ammanchi e consegne non versate alla società. Si deducevano quindi violazioni di legge (in particolare art. 646 c.p.) e carenze logico-motivazionali della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi presentati dalla parte civile. Ha constatato che la Corte d'appello non ha fornito una motivazione "rafforzata" e adeguata nel riformare la condanna di primo grado in senso assolutorio, ha errato nell'interpretazione dell'art. 646 c.p. ritenendo irrilevante la consumazione immediata del reato nonostante la mera intenzione successiva di restituire il denaro, e ha valutato in modo illogico e insufficiente le contestazioni relative alle merci e agli assegni. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio al giudice civile competente per un nuovo giudizio in ordine alle pretese civili; al giudice civile è inoltre demandato il regolamento delle spese tra le parti private anche per il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il reato di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'agente compie il primo atto di dominio sulla cosa con la volontà di trattenerla come propria. Una intenzione successiva di restituire il maltolto non esclude il dolo se tale intenzione non fosse certa e realistica al momento dell'abuso di possesso.
Norma procedurale che autorizza il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto in determinate condizioni (richiamata nel fascicolo per la gestione del contraddittorio scritto davanti alla Corte).
Prevede che la Cassazione possa annullare la sentenza limitatamente agli effetti civili e rinviare al giudice civile competente per il nuovo giudizio in grado d'appello, disponendo il regolamento delle eventuali spese.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (rilievo sui principi applicati)
Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017; Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019; Sez. 4, Sent. n. 4222 del 20/12/2016; Sez. 5, n. 1670 del 08/07/2014; Sez. 2, n. 9416 del 27/05/1981
La giurisprudenza richiede che, se la Corte d'appello riforma in senso assolutorio una condanna di primo grado sulla base dello stesso compendio probatorio, deve adottare una motivazione rafforzata e dare puntuale ragione delle conclusioni difformi; inoltre chiarisce che l'intenzione di restituire il maltolto è rilevante soltanto se esistente al momento dell'appropriazione e accompagnata dalla certezza della possibilità di restituzione.
Massime di principio
- Il reato di appropriazione indebita si consuma al primo atto di dominio con volontà di trattenere: la successiva intenzione di restituire non cancella automaticamente il dolo se non è provato che tale intenzione era reale e attuabile al momento dell'appropriazione.
- Quando la Corte d'appello modifica una condanna in senso assolutorio senza rinnovare l'istruttoria, è obbligata a fornire una motivazione rafforzata e dettagliata che spieghi le ragioni delle conclusioni difformi rispetto al primo grado.
- La valutazione della prova testimoniale deve considerare il numero, l'attendibilità e la coerenza delle dichiarazioni: poche dichiarazioni a favore di una versione alternativa non possono sovrastare numerosissime e congruenti dichiarazioni e documenti contrari senza adeguata analisi critica.
- La situazione di presunta costrizione o stato di necessità (es. debito estorsivo) non giustifica automaticamente l'appropriazione indebita; il soggetto avrebbe dovuto, se possibile, rivolgersi all'autorità o dimostrare l'impossibilità di altra tutela, e lo stato di necessità va provato e valutato restrittivamente.
- In tema di pezze documentali (es. assegni, fatture), la decisione deve motivare congruamente la valutazione degli elementi documentali e spiegare perché elementi probatori diretti non sono ritenuti sufficienti.
- In caso di annullamento limitato agli effetti civili, il giudice civile competente in grado d'appello dovrà riesaminare le pretese risarcitorie e la quantificazione dei danni alla luce delle questioni penali non definitivamente decise sul punto.
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