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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9226/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della revoca della detenzione domiciliare concessa con provvedimento del 10/12/2020. Il ricorrente denunciava: 1) contraddittorieta' tra le ragioni poste a base dell'ordinanza di sospensione del Magistrato di Sorveglianza e quelle successive di revoca da parte del Tribunale (contestando l'introduzione di nuovi elementi quali evasione, colluttazione e dichiarazioni di terzi); 2) mancata acquisizione di prove ritenute decisive (referti del Pronto Soccorso relativi ad Anselmi, verbale dei Vigili del Fuoco del 7/1/2021, verbali di dichiarazioni di testimoni); 3) violazione dell'art. 47-ter Ord. pen., per non aver considerato lo stato esecutivo aggiornato e le assoluzioni/intervenute acquisizioni favorevoli al condannato e per avere basato la revoca su un episodio non adeguatamente approfondito e senza verifica della compatibilita' della condotta con la prosecuzione della misura.

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi, confermando la revoca della detenzione domiciliare. Ha ritenuto legittima e adeguata la valutazione del Tribunale che, sulla base degli atti trasmessi dalla Questura e delle testimonianze, ha accertato che il 2/3/2021 il detenuto si era allontanato dal domicilio in orario non consentito, aveva aggredito un condomino brandendo un giravite di 54 cm, aveva minacciato gravemente di morte la vittima e aveva ingaggiato una colluttazione, condotte ritenute incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa. La Corte ha inoltre stabilito che non e' necessaria l'attesa dell'esito del procedimento penale per valutare la compatibilita' del comportamento con la misura alternativa. Condanna del ricorrente alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 47-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    La detenzione domiciliare puo' essere revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, risulta incompatibile con la prosecuzione della misura. Tale valutazione richiede accertamento della gravita' e della incompatibilita', ma non e' automatica per ogni violazione; inoltre non e' condizionata all'esito di eventuali procedimenti penali instaurati in relazione ai comportamenti valutati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La revoca della detenzione domiciliare richiede che il comportamento del beneficiario sia effettivamente incompatibile con la prosecuzione della misura; non e' sufficiente una qualsiasi violazione formale delle prescrizioni.
  • Il giudice di sorveglianza puo' basare la decisione su atti di polizia e sulle testimonianze raccolte, senza dover attendere la definizione del procedimento penale connesso; non sussiste pregiudizialita' logica tra i due giudizi.
  • L'introduzione di elementi nuovi nel provvedimento di revoca e' legittima se tali elementi sono stati portati a conoscenza del detenuto nel corso del contraddittorio e ne hanno consentito la difesa; il ricorrente deve dunque dimostrare un concreto vizio procedurale o di notifica per far valere un vizio di questo tipo.
  • Le doglianze che mirano a rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove (richiedendo un nuovo esame dei fatti) sono in genere inammissibili in sede di legittimita'; occorre invece evidenziare vizi di motivazione o di diritto.
  • Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe, e' utile chiedere tempestivamente l'acquisizione degli atti ritenuti essenziali (referti sanitari, verbali dei vigili del fuoco, dichiarazioni di terzi) e documentare eventuali condotte della controparte che possano spiegare o smentire i fatti addebitati.
  • Comportamenti gravi quali evasione dal domicilio, uso o brandeggio di armi/oggetti pericolosi e minacce gravi sono valutati con forte peso verso la revoca; la riproposizione di fatti violenti analoghi a quelli per cui si e' stati condannati aggravano la valutazione di incompatibilita'.

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