Cassazione Penale, Sentenza n. 35671/2025 del 31/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per peculato e accesso abusivo a sistema informatico, contestando la qualificazione delle condotte appropriative come peculato anziché come truffa aggravata. Sostiene inoltre che, dopo la riassegnazione ad altro ufficio (da agosto/ottobre 2019), le sue nuove mansioni non le avrebbero consentito la disponibilità del denaro e quindi non sussisterebbe il requisito del peculato.
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto. La Corte di cassazione ha confermato la qualificazione come peculato per le appropriazioni commesse fino al 14 ottobre 2019 (quando la ricorrente operava nell'ufficio rateizzazioni e aveva la disponibilita delle somme per ragione di ufficio). Le condotte poste in essere successivamente al 14 ottobre 2019 sono state annullate nella parte relativa alla qualificazione e riqualificate come truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma 2, n.1, cod. pen. La sentenza impugnata è annullata limitatamente a tale riqualificazione; per la rideterminazione della pena si è disposta la trasmissione ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle parti civili; resta definitiva la responsabilità penale e civile, con quantificazione del danno in separato giudizio. Le parti civili non partecipano alla fase di rideterminazione della pena.
Norme richiamate
codice penale, art. 314 (peculato)
Il peculato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropria di denaro o cose mobili altrui di cui abbia il possesso o la disponibilità per ragione dell'ufficio; tale disponibilità può derivare anche dall'esercizio di fatto della funzione.
codice penale, art. 360 (ultrattività della qualifica pubblicistica)
L'ultrattività della qualifica non basta a configurare il peculato se la disponibilità del bene non trova effettiva causa nelle ragioni d'ufficio; occorre che la disponibilità sia comunque riconducibile alle funzioni svolte, anche di fatto.
codice penale, art. 640, comma 2, n.1 (truffa aggravata ai danni dello Stato o di ente pubblico)
La truffa aggravata si applica quando il raggiro cagiona un danno a un ente pubblico o allo Stato; può essere riconosciuta anche se il truffato formale è diverso dal soggetto che subisce il danno, purché vi sia nesso di causalità tra l'artifizio, il profitto e il danno patrimoniale subito dall'ente.
codice penale, art. 314-bis (indebita destinazione di denaro o cose mobili)
La norma, di recente introduzione, punisce condotte distrattive non riconducibili al paradigma delle distrazioni-appropriative; nel caso esaminato non trova applicazione perché le condotte integrano peculato o truffa a seconda del periodo.
Massime di principio
- Distinzione peculato vs truffa: il criterio decisivo è la disponibilità del bene per ragione d'ufficio; se il denaro è ricevuto nell'esercizio della funzione pubblica si configura peculato, se la somma è ottenuta fuori dall'ambito funzionale, con un rapporto fiduciario personale, si configura truffa.
- L'assegnazione a mansioni diverse non esclude automaticamente il peculato: va valutato se, pur formalmente trasferito, l'agente abbia comunque la disponibilità del denaro per ragioni d'ufficio o per un'inserzione di fatto nell'organizzazione che gli consenta di maneggiare le somme.
- L'art. 360 cod. pen. (ultrattività della qualifica) non è uno strumento che sostituisce l'accertamento della disponibilità per ragioni d'ufficio; serve solo se la disponibilità può essere ricondotta all'ufficio precedentemente esercitato.
- La destinazione del denaro a scopi diversi da quelli per cui era stato versato (uso per estinguere debiti di terzi) integra il peculato per distrazione.
- La truffa aggravata ai danni di un ente pubblico può essere riconosciuta anche se il soggetto passivo diretto del raggiro è un privato, purché sussista nesso causale tra l'artificio, il profitto dell'autore e il danno subito dall'ente; ciò giustifica l'aggravante contro lo Stato/ente.
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