Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35671/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per peculato e accesso abusivo a sistema informatico, contestando la qualificazione delle condotte appropriative come peculato anziché come truffa aggravata. Sostiene inoltre che, dopo la riassegnazione ad altro ufficio (da agosto/ottobre 2019), le sue nuove mansioni non le avrebbero consentito la disponibilità del denaro e quindi non sussisterebbe il requisito del peculato.

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto. La Corte di cassazione ha confermato la qualificazione come peculato per le appropriazioni commesse fino al 14 ottobre 2019 (quando la ricorrente operava nell'ufficio rateizzazioni e aveva la disponibilita delle somme per ragione di ufficio). Le condotte poste in essere successivamente al 14 ottobre 2019 sono state annullate nella parte relativa alla qualificazione e riqualificate come truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma 2, n.1, cod. pen. La sentenza impugnata è annullata limitatamente a tale riqualificazione; per la rideterminazione della pena si è disposta la trasmissione ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle parti civili; resta definitiva la responsabilità penale e civile, con quantificazione del danno in separato giudizio. Le parti civili non partecipano alla fase di rideterminazione della pena.

Norme richiamate

  • codice penale, art. 314 (peculato)

    Il peculato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropria di denaro o cose mobili altrui di cui abbia il possesso o la disponibilità per ragione dell'ufficio; tale disponibilità può derivare anche dall'esercizio di fatto della funzione.

  • codice penale, art. 360 (ultrattività della qualifica pubblicistica)

    L'ultrattività della qualifica non basta a configurare il peculato se la disponibilità del bene non trova effettiva causa nelle ragioni d'ufficio; occorre che la disponibilità sia comunque riconducibile alle funzioni svolte, anche di fatto.

  • codice penale, art. 640, comma 2, n.1 (truffa aggravata ai danni dello Stato o di ente pubblico)

    La truffa aggravata si applica quando il raggiro cagiona un danno a un ente pubblico o allo Stato; può essere riconosciuta anche se il truffato formale è diverso dal soggetto che subisce il danno, purché vi sia nesso di causalità tra l'artifizio, il profitto e il danno patrimoniale subito dall'ente.

  • codice penale, art. 314-bis (indebita destinazione di denaro o cose mobili)

    La norma, di recente introduzione, punisce condotte distrattive non riconducibili al paradigma delle distrazioni-appropriative; nel caso esaminato non trova applicazione perché le condotte integrano peculato o truffa a seconda del periodo.

Massime di principio

  • Distinzione peculato vs truffa: il criterio decisivo è la disponibilità del bene per ragione d'ufficio; se il denaro è ricevuto nell'esercizio della funzione pubblica si configura peculato, se la somma è ottenuta fuori dall'ambito funzionale, con un rapporto fiduciario personale, si configura truffa.
  • L'assegnazione a mansioni diverse non esclude automaticamente il peculato: va valutato se, pur formalmente trasferito, l'agente abbia comunque la disponibilità del denaro per ragioni d'ufficio o per un'inserzione di fatto nell'organizzazione che gli consenta di maneggiare le somme.
  • L'art. 360 cod. pen. (ultrattività della qualifica) non è uno strumento che sostituisce l'accertamento della disponibilità per ragioni d'ufficio; serve solo se la disponibilità può essere ricondotta all'ufficio precedentemente esercitato.
  • La destinazione del denaro a scopi diversi da quelli per cui era stato versato (uso per estinguere debiti di terzi) integra il peculato per distrazione.
  • La truffa aggravata ai danni di un ente pubblico può essere riconosciuta anche se il soggetto passivo diretto del raggiro è un privato, purché sussista nesso causale tra l'artificio, il profitto dell'autore e il danno subito dall'ente; ciò giustifica l'aggravante contro lo Stato/ente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.