Cassazione Penale, Ordinanza n. 24868/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la decisione della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, lamentando in sostanza una non corretta valutazione delle risultanze processuali; 2) violazione di legge in relazione alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che dovesse essere applicata; 3) omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, deducendo un vizio nel diniego del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato perché volto a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio già valutato in appello con motivazione congrua e logica. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto è affidato alla discrezionalità del giudice di merito e che la Corte territoriale aveva motivato il diniego valorizzando l'abitualità della condotta, i numerosi precedenti penali, anche specifici, e l'entità non trascurabile del danno alla persona offesa. È stato ritenuto manifestamente infondato anche il terzo motivo, poiché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione congrua e poteva essere giustificato anche dalla sola assenza di elementi positivi e dai precedenti penali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato in relazione alla censura sulla valutazione della prova e sull'affermazione di responsabilità; la Corte rileva che la doglianza tendeva a contestare il giudizio di merito sulle risultanze processuali, non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è giudicata come rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, censurabile solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione; nel caso concreto è stata esclusa per abitualità della condotta, precedenti penali ed entità del danno.
È il parametro da utilizzare per il giudizio di particolare tenuità del fatto ai fini dell'art. 131-bis c.p., richiamato per affermare la discrezionalità del giudice di merito.
È la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una mera riproposizione delle censure di merito già dedotte in appello, quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione congrua e logica sulla valutazione delle prove.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva rimessa al giudice di merito sulla base dei criteri dell'art. 133 c.p.; la decisione è sindacabile in cassazione solo nei limiti della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- L'abitualità della condotta, i precedenti penali dell'imputato e l'entità non trascurabile del danno arrecato alla persona offesa possono costituire ragioni ostative al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sulla sola assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e sui suoi precedenti penali, purché il giudice di merito dia una motivazione non manifestamente illogica.
Come è indicizzato
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