Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 08/11/2017 n. 26455 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche che aveva riconosciuto al contribuente l'agevolazione ICI per un terreno edificabile, relativamente agli anni 2000-2004. L'ente sosteneva che la sola iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti non fosse sufficiente, essendo necessari anche la conduzione diretta del terreno e il suo effettivo utilizzo agricolo. Contestava inoltre la rilevanza della titolarità di una pensione e il criterio utilizzato per determinare il valore venale del terreno mediante il listino della Camera di Commercio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo provata dalla CTR sia la qualifica soggettiva del contribuente sia la conduzione diretta del terreno. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che lo status di pensionato ostacola il riconoscimento dell'agevolazione ICI, anche se il soggetto resta iscritto negli elenchi e continua a versare contributi volontari. Ha inoltre accolto il quinto motivo, rilevando un vizio di motivazione nella valutazione del listino della Camera di Commercio come parametro per il valore venale. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR delle Marche, in diversa composizione, per una nuova decisione anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2, 5, 7 e 9

    L'agevolazione ICI per i terreni agricoli o agricoli utilizzati da soggetti qualificati richiede non solo il requisito soggettivo del coltivatore diretto o imprenditore agricolo, ma anche la conduzione diretta e l'effettivo utilizzo agricolo del terreno. L'art. 5 rileva per la determinazione del valore venale in comune commercio delle aree edificabili.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 2

    L'iscrizione negli appositi elenchi comunali costituisce prova della qualifica soggettiva di coltivatore diretto o imprenditore agricolo e dell'obbligo assicurativo, ma non dimostra automaticamente la conduzione diretta dello specifico terreno.

  • L. n. 9 del 1963, art. 11

    Disciplina gli elenchi comunali degli iscritti come coltivatori diretti o imprenditori agricoli, la cui iscrizione assume rilievo probatorio per il requisito soggettivo.

  • D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3, convertito dalla L. n. 133 del 1994

    È richiamato in relazione alle condizioni oggettive degli immobili e alla loro utilizzazione agricola, ma la Corte ribadisce che l'agevolazione deve essere valutata insieme agli ulteriori requisiti richiesti dalla disciplina ICI.

  • Art. 44 della Costituzione

    La ratio dell'agevolazione è individuata nell'incentivazione dell'attività agricola e nel razionale sfruttamento del suolo.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi invoca un'agevolazione fiscale deve provare la sussistenza di tutti i presupposti necessari per ottenerla.

  • Ordinanze Corte costituzionale n. 87 del 2005 e n. 336 del 2003

    La giustificazione dell'agevolazione fiscale risiede evidentemente in un intento di incentivazione dell'attività agricola... non appare manifestamente irragionevole che da tale beneficio siano esclusi coloro che - nel fatto di godere di trattamenti pensionistici - all'evidenza non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito.

    Il pensionato, anche se già coltivatore diretto e ancora iscritto negli elenchi previdenziali, non beneficia dell'agevolazione quando il trattamento pensionistico dimostra che il reddito agricolo non costituisce la sua esclusiva fonte di sostentamento.

Massime di principio

  • Per ottenere un'agevolazione fiscale agricola non basta dimostrare l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli: occorre provare anche la conduzione diretta dello specifico terreno e il suo effettivo utilizzo agricolo.
  • La titolarità di una pensione può escludere l'agevolazione, anche se il contribuente continua a essere iscritto negli elenchi agricoli o versa contributi volontari, perché il beneficio mira a sostenere chi trae dall'attività agricola la propria esclusiva fonte di reddito.
  • In caso di terreno edificabile, l'utilizzo agricolo deve essere concreto e incompatibile, almeno in fatto, con la destinazione edificatoria; la verifica deve riguardare il terreno specifico e non può basarsi soltanto su qualifiche formali.
  • I valori medi risultanti da listini o quotazioni di mercato possono essere utilizzati per stimare il valore venale, ma devono riferirsi a terreni realmente comparabili per caratteristiche, ubicazione e potenzialità edificatoria.
  • Quando la sentenza di merito non valuta correttamente la pensione del contribuente o motiva in modo contraddittorio sul valore dell'area, la cassazione può annullare la decisione e rinviare la causa a un diverso giudice di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.