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Sentenza

Sentenza del 08/11/2017 n. 1273 - Comm. Trib. Prov. Torino

REGISTRO - Esenzioni e agevolazioni - Riconoscimento di debito - Operazioni soggette ad IVA - Imposta proporzionale - Non applicabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata esclusa l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale al riconoscimento o alla ricognizione di debito, poiché il rapporto fondamentale preesistente era soggetto a IVA. L’atto non può essere tassato autonomamente come se producesse una nuova obbligazione distinta dal rapporto sottostante.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale di un atto di riconoscimento o ricognizione di debito ai fini dell’imposta di registro. Secondo il principio affermato, il riconoscimento di debito previsto dall’art. 1988 c.c. è una dichiarazione unilaterale recettizia con effetto meramente confermativo e non costituisce una fonte autonoma dell’obbligazione. Occorre quindi considerare il rapporto fondamentale sottostante. Se tale rapporto consiste in una cessione di beni o in una prestazione di servizi soggetta a IVA, opera il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro previsto dall’art. 40 del DPR 131/1986.

Norme richiamate

  • Art. 1988 del codice civile

    Il riconoscimento di un debito o la promessa di pagamento dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale.

    Il riconoscimento o la ricognizione di debito ha natura di dichiarazione unilaterale recettizia e produce un effetto confermativo sul piano probatorio, senza costituire una nuova e autonoma fonte dell’obbligazione.

  • Art. 40 del DPR 131/1986

    Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di registro si applica in misura fissa.

    In applicazione del principio di alternatività IVA-registro, quando il rapporto fondamentale è soggetto a IVA, non può essere applicata l’imposta di registro in misura proporzionale. L’eventuale registrazione dell’atto resta soggetta, se dovuta, all’imposta fissa.

Massime di principio

  • Per determinare il regime dell’imposta di registro di un atto di riconoscimento o ricognizione di debito occorre individuare il rapporto fondamentale sottostante, non limitarsi alla qualificazione formale dell’atto.
  • Se il debito deriva da una cessione di beni o da una prestazione di servizi soggetta a IVA, opera il principio di alternatività e non è dovuta l’imposta di registro proporzionale.
  • Il riconoscimento di debito non crea, di regola, una nuova obbligazione fiscalmente autonoma: conferma un rapporto già esistente e ne segue il trattamento tributario.
  • La qualificazione fiscale dipende dalla sostanza economica e giuridica del rapporto sottostante; l’imposta proporzionale può essere contestata quando l’atto riguarda un’operazione già assoggettata a IVA.

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