Sentenza del 08/11/2017 n. 536 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Processo tributario - Reclamo - Costituzione anteriore al termine di 90 giorni - Ammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso deve essere considerato ammissibile e il giudizio può proseguire, nonostante la costituzione anticipata del ricorrente. La successiva scadenza del termine di 90 giorni prima dell’udienza, unitamente al pieno esercizio del contraddittorio da parte di entrambe le parti e all’assenza di rinuncia alle rispettive pretese, rende non necessaria la declaratoria di improcedibilità.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda gli effetti della costituzione in giudizio del ricorrente prima della scadenza del termine di 90 giorni previsto dall’art. 17-bis del d.lgs. 546/1992 per il reclamo e la mediazione. In linea generale, la costituzione anticipata determina l’improcedibilità del ricorso, poiché impedisce il completo svolgimento della fase amministrativa precontenziosa. Tuttavia, tale conseguenza non deve essere dichiarata quando l’udienza di trattazione è fissata dopo la scadenza dei 90 giorni e, nel frattempo, entrambe le parti hanno esercitato compiutamente il diritto di difesa, mantenendo ferme le rispettive posizioni.
Norme richiamate
Art. 17-bis del d.lgs. 546/1992
termine di 90 giorni per il reclamo e la mediazione
La norma impone, per le controversie rientranti nel relativo ambito applicativo, una fase precontenziosa di reclamo-mediazione. La costituzione anticipata può normalmente comportare l’improcedibilità del ricorso, ma tale sanzione non opera quando, prima dell’udienza, il termine sia comunque decorso e le parti abbiano pienamente esercitato il diritto di difesa.
Massime di principio
- La costituzione in giudizio prima della scadenza del termine previsto per il reclamo-mediazione può determinare l’improcedibilità del ricorso, ma la conseguenza non è automatica in ogni situazione.
- Se l’udienza viene celebrata dopo la scadenza del termine precontenzioso, il giudice deve valutare se la finalità deflattiva e partecipativa della norma sia stata comunque rispettata.
- Il pieno esercizio del diritto di difesa da parte di entrambe le parti e l’assenza di rinunce alle rispettive posizioni possono impedire una pronuncia di improcedibilità per costituzione anticipata.
- La valutazione deve essere concreta e basata sul rispetto sostanziale del contraddittorio, non soltanto sulla verifica formale della data di costituzione.
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