Sentenza del 08/11/2017 n. 1133 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Processo tributario - identità degli elementi costitutivi dell'azione con quelli di altra controversia - differenti periodi d'imposta - giudicato esterno - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato il superamento, per il 2009, del limite di ricavi necessario per permanere nel regime dei contribuenti minimi. Nel calcolo dei ricavi era stata inclusa la somma di 600 euro addebitata dal professionista al cliente come rivalsa del contributo previdenziale del 4% dovuto alla Gestione Separata INPS. L'inclusione di tale importo aveva determinato il superamento del limite ragguagliato al periodo di attività e comportato la rideterminazione del reddito da lavoro autonomo per il 2010. La questione era già stata decisa, tra le stesse parti e sulla base del medesimo presupposto, con riferimento all'annualità 2011.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento. Ha ritenuto applicabile il giudicato esterno formatosi sulla precedente sentenza relativa al 2011, poiché le controversie riguardavano le stesse parti, lo stesso tributo, un'identica questione giuridica e il medesimo presupposto fattuale, pur riferendosi a periodi d'imposta diversi. La precedente decisione, passata in giudicato, impediva quindi di riesaminare la natura della rivalsa del 4% ai fini del regime dei minimi. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 54 TUIR
I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde
La controversia riguardava se la rivalsa del contributo previdenziale addebitata dal professionista al cliente potesse essere considerata un contributo previdenziale escluso dai compensi imponibili. La decisione richiamata nel giudicato aveva ritenuto che anche tale rivalsa rientrasse tra i contributi previdenziali e non concorresse alla formazione del reddito imponibile.
Art. 1, comma 212, legge n. 662 del 1996
Facoltà di addebitare al committente, a titolo di rivalsa, una percentuale del compenso destinata alla contribuzione previdenziale
La norma disciplina la rivalsa del contributo dovuto dai professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS. L'Agenzia sosteneva che, essendo una facoltà e non un obbligo, la somma addebitata costituisse reddito; tale tesi non è stata accolta nel caso concreto per effetto del giudicato esterno.
Legge n. 244 del 2007, art. 1
Disciplina del regime dei contribuenti minimi
Il regime agevolato era subordinato al mancato superamento del limite di ricavi. La controversia verteva sul corretto computo della rivalsa previdenziale ai fini della verifica di tale limite.
Principio del giudicato esterno
L'accertamento compiuto in un giudizio tra le stesse parti, relativo a un punto fondamentale comune, preclude il riesame dello stesso punto in una controversia successiva
Una sentenza passata in giudicato può vincolare il giudice anche in una causa relativa a un diverso periodo d'imposta quando siano identici il rapporto giuridico, le parti, la questione decisiva e il presupposto normativo o fattuale comune.
Cass. S.U., 16 giugno 2006, n. 13916
Il giudicato impedisce di riesaminare la soluzione di una questione di fatto o di diritto che costituisca premessa logica indispensabile della decisione precedente, anche in un diverso giudizio tra le stesse parti.
Cass., sez. V, 22 aprile 2009, n. 9512
In materia tributaria, il principio di autonomia dei periodi d'imposta non impedisce l'efficacia del giudicato quando la questione riguarda elementi costitutivi o qualificazioni giuridiche destinati a operare tendenzialmente su più annualità.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il fatto che le controversie riguardino annualità diverse non esclude automaticamente il giudicato esterno.
- Una decisione passata in giudicato può vincolare i giudizi successivi quando le parti, il tributo, il presupposto fattuale e la questione giuridica decisiva coincidono.
- Il giudicato esterno opera soprattutto per qualificazioni giuridiche o elementi strutturali del rapporto tributario destinati a ripetersi in più periodi d'imposta.
- Per invocare il giudicato esterno è necessario dimostrare l'esistenza della precedente sentenza, la sua definitività e l'identità del punto decisivo comune alle controversie.
- L'autonomia dei periodi d'imposta resta applicabile ai fatti specifici di ciascuna annualità, ma non consente di rimettere in discussione una questione giuridica comune già definitivamente risolta tra le stesse parti.
- Quando il giudicato esterno è applicabile, il giudice deve conformarsi alla precedente decisione e non può riesaminare il medesimo presupposto, anche se l'amministrazione lo ripropone per un'altra annualità.
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