Sentenza del 08/11/2017 n. 1134 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Dichiarazione dei redditi - omessa indicazione di un cespite - dichiarazione integrativa - indicazione delle ritenute subite - ricalcolo del reddito complessivo - emersione di un credito d'imposta - legittimità - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva omesso, nel Modello Unico 2008 relativo al periodo d’imposta 2007, di indicare la plusvalenza di 39.210 euro derivante dalla cessione di una porzione di terreno al Comune di Roncade e le ritenute alla fonte subite, pari a 54.894 euro. Dopo aver presentato una dichiarazione integrativa e un’istanza di riliquidazione dell’IRPEF e di rimborso delle ritenute, l’Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso, ritenendo tardiva la rettifica a favore, poiché non presentata entro il termine previsto per la dichiarazione dell’anno successivo. Il contribuente ha contestato tale interpretazione, sostenendo che la dichiarazione poteva essere emendata entro il termine di decadenza dell’azione accertatrice e che il credito risultava da dati correttamente documentati.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Venezia ha accolto l’appello, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando illegittimo il provvedimento di diniego dell’Agenzia delle Entrate. Ha riconosciuto la legittimità della dichiarazione integrativa presentata dal contribuente e disposto il rimborso del credito IRPEF derivante dalle ritenute subite, considerando applicabile il termine più ampio previsto dall’art. 2, commi 8 e 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, come modificato dall’art. 5 del d.l. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016
Le dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP, dei sostituti d’imposta e dell’IVA possono essere integrate a favore del contribuente entro il termine di decadenza dell’azione accertatrice di cui agli artt. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e 57 del d.P.R. n. 633/1972.
La dichiarazione integrativa a favore del contribuente è ammessa entro il termine di decadenza dell’azione accertatrice. Il termine più breve, collegato alla presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, incide sulle modalità di utilizzo del credito, ma non esclude in assoluto la possibilità di correggere la dichiarazione entro il termine più ampio.
Art. 43 d.P.R. n. 600/1973
Individua il termine di decadenza per l’accertamento delle imposte sui redditi e costituisce il limite temporale entro il quale può essere presentata una dichiarazione integrativa a favore, secondo l’interpretazione accolta dalla Commissione.
Art. 57 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato come termine di decadenza dell’azione accertatrice in materia IVA, nell’ambito della disciplina generale delle dichiarazioni integrative.
Art. 7 legge n. 448/2001
Ha consentito la rivalutazione del terreno mediante perizia e il pagamento dell’imposta sostitutiva; tale rivalutazione rilevava nella determinazione della plusvalenza derivante dalla cessione.
Art. 53 Costituzione
Il principio di capacità contributiva impone che l’imposizione rifletta l’effettiva situazione economica del contribuente e giustifica la correzione di una dichiarazione non conforme ai dati reali.
Art. 97 Costituzione e art. 10 legge n. 212/2000
Richiamano i principi di buon andamento, collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria.
Art. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600/1973
Sono stati richiamati dal contribuente in relazione ai controlli automatizzati e formali della dichiarazione, ma non costituiscono il fondamento principale della decisione.
Art. 38 d.P.R. n. 602/1973
Disciplina il rimborso delle somme versate direttamente e fu ritenuto non decisivo per la specifica fattispecie, nella quale il credito derivava soprattutto dalle ritenute operate dal sostituto d’imposta.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13378 del 30 giugno 2016
Ha affermato la generale emendabilità della dichiarazione fiscale, anche a favore del contribuente, entro i termini dell’accertamento; il termine annuale rileva principalmente per l’utilizzo immediato in compensazione del credito.
Massime di principio
- Un contribuente può correggere una dichiarazione fiscale a proprio favore quando l’errore o l’omissione riguardi dati oggettivi e documentabili, come redditi non indicati o ritenute subite.
- Il termine breve previsto per presentare la dichiarazione dell’anno successivo può limitare l’utilizzo immediato del credito in compensazione, ma non necessariamente impedisce la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il termine di decadenza dell’accertamento.
- Quando l’integrazione evidenzia un maggior credito o un minor debito, il contribuente può chiederne il rimborso o utilizzarlo in compensazione secondo le modalità e i limiti temporali previsti dalla legge.
- La correzione deve essere adeguatamente documentata e deve consentire di ricostruire correttamente il reddito, l’imposta dovuta e le ritenute già subite.
- L’amministrazione finanziaria non può negare automaticamente il rimborso basandosi soltanto sulla tardività rispetto al termine annuale, se la rettifica è stata presentata entro il termine di decadenza dell’azione accertatrice e il credito è effettivamente spettante.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 nov 2017Sentenza del 08/11/2017 n. 536 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 8 nov 2017Sentenza del 08/11/2017 n. 1133 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 8 nov 2017Sentenza del 08/11/2017 n. 1135 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 8 nov 2017Sentenza del 08/11/2017 n. 1273 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 8 nov 2017Sentenza del 08/11/2017 n. 1570 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 8 nov 2017Sentenza del 08/11/2017 n. 1576 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →