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Sentenza

Sentenza del 08/11/2017 n. 1135 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Imposta di registro - agevolazioni - acquisto prima casa - immobile di lusso - revoca - computo superficie utile - criteri.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni fiscali prima casa ritenendo che l'immobile fosse di lusso ai sensi dell'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, poiché la sua superficie utile complessiva superava il limite di 240 mq. Nel calcolo erano stati inclusi anche un sottoscala-ripostiglio di circa 3 mq e una centrale termica cieca di circa 12 mq. Il contribuente contestava tale computo, sostenendo che tali ambienti non fossero concretamente utilizzabili per la residenza ordinaria e avessero soltanto funzione accessoria e servente.

La decisione

La Commissione tributaria regionale di Venezia ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento degli avvisi di liquidazione. Ha stabilito che, ai fini del calcolo della superficie utile complessiva, devono essere esclusi non solo gli ambienti espressamente indicati dal D.M. 2 agosto 1969, ma anche quelli che, per caratteristiche oggettive, svolgono una funzione meramente accessoria e non sono concretamente utilizzabili per lo svolgimento della vita residenziale. Sono state quindi escluse la superficie del sottoscala-ripostiglio e quella della centrale termica, con conseguente permanenza delle agevolazioni prima casa e dell'imposta sostitutiva sul mutuo. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 6 del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969

    "superficie utile complessiva"; sono escluse le superfici di "balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina"

    La norma individua la superficie utile rilevante per stabilire se l'abitazione abbia caratteristiche di lusso. La Commissione ha interpretato in senso funzionale le categorie escluse, ritenendo non computabili anche locali privi di concreta utilizzabilità abitativa e con funzione accessoria analoga a cantine, soffitte o locali tecnici.

  • Art. 1, comma 3, Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Disciplina, nella formulazione applicabile ratione temporis, l'agevolazione prima casa e l'esclusione dal beneficio degli immobili qualificabili come abitazioni di lusso.

  • Art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi)

    "significato proprio delle parole" alla luce dell'"intenzione del legislatore"

    Anche una norma agevolativa, pur non applicabile analogicamente, deve essere interpretata considerando il significato dei termini utilizzati e la ratio complessiva della disciplina. È quindi possibile un'interpretazione estensiva, purché coerente con il testo e con la finalità della norma.

Massime di principio

  • Nel calcolo della superficie utile per le agevolazioni prima casa non è sufficiente considerare soltanto la metratura astratta: occorre verificare la concreta funzione e utilizzabilità degli ambienti.
  • Locali tecnici, sottoscala, ripostigli o altri spazi privi di autonoma funzione abitativa possono essere esclusi dal computo quando svolgono esclusivamente una funzione accessoria e servente, analoga a quella di cantine, soffitte o locali tecnici.
  • Il requisito dell'abitabilità formale non è necessariamente decisivo: rilevano soprattutto le caratteristiche oggettive del vano e la sua concreta potenzialità di utilizzo residenziale.
  • L'interpretazione deve rispettare il carattere tassativo delle agevolazioni, ma ciò non impedisce di definire in modo coerente e non meramente letterale l'ambito dei concetti utilizzati dalla norma.
  • Per contestare la revoca delle agevolazioni è utile documentare planimetrie, destinazione catastale o edilizia, presenza di impianti, assenza di aperture o requisiti abitativi e funzione effettivamente svolta dai locali.

Testo integrale

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