Cassazione Civile, Ordinanza n. 15182/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un processo verbale di constatazione dal quale l'Amministrazione finanziaria aveva desunto che l'ente, pur qualificandosi ONLUS, avesse in realtà svolto sin dalla costituzione un'attività commerciale produttiva di reddito d'impresa. Su tale presupposto era stato emesso un avviso di accertamento relativo, in particolare, alla corresponsione di retribuzioni ai dipendenti senza avere operato e versato le ritenute d'imposta dovute. Il ricorso introduttivo della contribuente era stato dichiarato inammissibile in primo grado per indeterminatezza della domanda; in appello, invece, la sentenza di secondo grado aveva annullato l'atto impositivo ritenendo provata la natura di ONLUS della contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt. 61 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; secondo la ricorrente, la motivazione si limitava ad affermare apoditticamente la prova della natura di ONLUS, senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito, e soprattutto senza confrontarsi con il reale thema decidendum, che riguardava il corretto assolvimento delle ritenute sulle retribuzioni erogate ai dipendenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha osservato che dalla motivazione della sentenza impugnata non era possibile ricostruire il ragionamento decisorio né comprendere su quali elementi il giudice di appello avesse fondato l'affermazione circa la natura di ONLUS dell'ente, oltre al fatto che tale punto non coincideva con l'oggetto effettivo della controversia, centrata invece sulla verifica delle ritenute fiscali sulle retribuzioni. Richiamando il principio sul "minimo costituzionale" della motivazione e il consolidato orientamento sulla motivazione apparente, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame e agli accertamenti di fatto coerenti con l'oggetto della domanda e con il contenuto dell'atto impositivo impugnato.
Norme richiamate
Il vizio denunciato è quello di nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione.
Richiamato come parametro processuale asseritamente violato dalla sentenza di merito nel processo tributario.
Richiamato quale norma che impone la motivazione della decisione del giudice tributario.
La sentenza è nulla se manca l'esposizione dei motivi o se la motivazione è solo apparente.
art. 111 Cost.
La motivazione deve consentire il controllo sulla logicità e correttezza del ragionamento decisorio.
Massime di principio
- Ricorre il vizio di motivazione apparente quando il giudice di merito non indica gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione, oppure li enuncia in modo meramente assertivo, impedendo ogni controllo sulla logicità del percorso argomentativo.
- Nel processo tributario la motivazione deve essere riferita al reale oggetto del contendere e all'atto impugnato: una decisione che si soffermi su un profilo diverso da quello effettivamente controverso è affetta da nullità se non rende comprensibile la ratio decidendi.
- Il "minimo costituzionale" della motivazione è violato quando la sentenza non consente di individuare in modo intelligibile le ragioni della decisione; in tal caso la pronuncia va cassata con rinvio per un nuovo esame di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15147/2024 del 30/05/2024
- ordinanza_civile · 30 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15148/2024 del 30/05/2024
- ordinanza_civile · 30 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15149/2024 del 30/05/2024
- ordinanza_civile · 30 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15150/2024 del 30/05/2024
- ordinanza_civile · 30 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15151/2024 del 30/05/2024
- ordinanza_civile · 30 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15153/2024 del 30/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →