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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16484/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR di Messina che, nell'ambito di una controversia su avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a una sentenza civile di condanna, aveva rigettato l'appello dell'Amministrazione ritenendo l'avviso carente di motivazione. Parallelamente, il resistente aveva impugnato il diniego dell'Agenzia alla sua istanza di definizione agevolata (art. 6 D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, conv. L. 17/12/2018 n. 136), sostenendo che l'avviso di liquidazione costituisce un "atto impositivo" e pertanto la lite fosse definibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto meritevole il ricorso del contribuente avverso il diniego di definizione agevolata: ha qualificato l'avviso di liquidazione come atto impositivo quando esso esprima una pretesa fiscale maggiore di quella applicata in via provvisoria (criterio di effettività) e, dunque, la controversia è definibile ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119. Ne è conseguita l'annullamento del diniego di definizione agevolata e, poiché il resistente aveva tempestivamente presentato la domanda e versato gli importi dovuti, la Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. Per effetto della definizione non è stata pronunciata alcuna decisione sul ricorso principale (della Agenzia) né sul ricorso incidentale; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non è stato applicato il "doppio contributo unificato".

Norme richiamate

  • D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, conv. con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018 n. 136, art. 6

    «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite... con il pagamento di un importo pari al valore della controversia...»

    La Corte ha interpretato l'art. 6 in senso sostanziale: l'avviso di liquidazione può essere qualificato come atto impositivo (e dunque la lite definibile) quando esso manifesti una finalità impositiva effettiva, ossia quando contesti al contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata in via provvisoria.

  • D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, conv. L. 17 dicembre 2018 n. 136, art. 6, comma 6

    «La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda ... e con il pagamento degli importi dovuti ... o della prima rata entro il 31 maggio 2019»

    La Corte ha richiamato il requisito formale e sostanziale della domanda e del pagamento per il perfezionamento della definizione; il tempestivo versamento da parte del contribuente ha determinato l'estinzione del processo.

  • Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12

    La Corte ha ritenuto inapplicabile l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 12 per il caso in esame, in quanto si trattava di un procedimento estraneo all'esercizio del potere impositivo (ragion per cui il motivo che denunciava la violazione del contraddittorio è stato considerato infondato).

  • Legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 3

    Richiamata nel ricorso principale con riferimento alla motivazione degli atti amministrativi; la Corte non ha pronunciato nel merito sulla questione principale (estremandosi l'iter a causa dell'estinzione), quindi non è stata fornita una decisione definitiva sull'applicazione di questo principio al caso concreto.

  • Legge 27 luglio 2000 n. 212, art. 7

    Invocata per censurare la presunta carenza di motivazione dell'avviso di liquidazione; la Corte non ha risolto il ricorso principale sul merito, avendo dichiarato l'estinzione del procedimento dopo la definizione agevolata.

  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 37

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla rilevanza della riforma in appello della sentenza soggetta a registrazione; sulla questione sostanziale la Corte non ha pronunciato a seguito dell'estinzione.

  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 54

    Citato tra le norme richiamate per censurare la motivazione dell'avviso di liquidazione; la Corte non si è pronunciata sul merito per effetto della definizione agevolata e dell'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • Un avviso di liquidazione formalmente qualificato come tale può essere considerato atto impositivo se, nella sostanza, esprime una pretesa fiscale maggiore rispetto all'imposta applicata in via provvisoria; in tal caso la relativa controversia è definibile ai sensi dell'art. 6 D.L. 119/2018.
  • Per ottenere la definizione agevolata è necessario presentare la domanda ed effettuare i versamenti previsti nei termini; il perfezionamento della definizione estingue il processo per cessazione della materia del contendere.
  • L'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale (art. 12 Statuto del contribuente) non trova applicazione quando il procedimento amministrativo oggetto del contraddittorio è estraneo all'esercizio del potere impositivo.
  • La definizione agevolata, una volta perfezionata, rende improcedibile ogni decisione di merito sul ricorso principale collegato, con conseguente estinzione del giudizio senza pronunce sulla fondatezza sostanziale delle censure.
  • Non è applicabile il "doppio contributo unificato" nei casi in cui la lite si definisca tramite definizione agevolata (misura sanzionatoria riservata a rigetti, inammissibilità o improcedibilità).

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