Cassazione Civile, Ordinanza n. 14518/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di rettifica IMU per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 emessi da un Comune nei confronti della proprietaria di due unità immobiliari. L’ente impositore sosteneva che, pur essendo gli immobili destinati a elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e ad altre infrastrutture di rete, il beneficio di esenzione dall’IMU previsto dalla disciplina speciale presupponesse la preventiva e oggettiva classificazione catastale coerente con la destinazione agevolata, da ottenersi mediante richiesta di modifica catastale con attribuzione della categoria F/7. Secondo il ricorrente, in mancanza di tale adempimento dichiarativo il beneficio non spettava. La società resistente opponeva che il Comune conosceva già la destinazione degli immobili a centrale per telecomunicazioni, anche per l’autorizzazione rilasciata e per la registrazione del contratto di locazione, e che quindi l’esenzione doveva operare comunque secondo buona fede e correttezza, nonostante il riaccatastamento fosse intervenuto solo successivamente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Comune. Ha ritenuto fondato il motivo unico di ricorso, escludendo che la mera destinazione sostanziale dell’immobile fosse sufficiente per beneficiare dell’esenzione IMU in assenza della corrispondente classificazione catastale richiesta dalla disciplina richiamata. Richiamando precedenti conformi, ha affermato che l’adempimento dichiarativo/catastale costituisce condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale. Di conseguenza ha cassato la sentenza d’appello e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente. Le spese di merito sono state compensate; la resistente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 12, comma 2, d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33
"Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione ... non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale"
La Corte ha interpretato la norma nel senso che il beneficio fiscale presuppone la corrispondente oggettiva classificazione catastale e che, senza la richiesta di modifica catastale da parte del contribuente, l’esenzione IMU non spetta.
art. 86, comma 3, d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259
Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere che gli elementi di rete e le infrastrutture indicate non costituiscono unità immobiliari e non rilevano ai fini della rendita catastale.
art. 86, comma 1, d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259
Richiamato dalla resistente per descrivere la destinazione dell’impianto di telecomunicazione e la sua autorizzazione.
art. 86, comma 8, d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259
Richiamato dalla resistente a sostegno della tesi che l’amministrazione fosse già informata della destinazione dell’immobile.
Massime di principio
- In materia di esenzione IMU collegata a immobili destinati a infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, il beneficio richiede non solo la destinazione sostanziale del bene, ma anche la corrispondente classificazione catastale richiesta dalla disciplina speciale.
- L’omessa richiesta di variazione o modifica catastale impedisce il riconoscimento del beneficio fiscale, perché l’adempimento dichiarativo costituisce condizione necessaria per la spettanza dell’esenzione.
- Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione non è sufficiente la conoscenza di fatto, da parte del Comune, della destinazione dell’immobile a impianto di telecomunicazioni, se manca l’aggiornamento catastale previsto dalla normativa.
- Quando la controversia è definita in base a un principio di diritto già consolidato e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando l’originaria domanda del contribuente.
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