Cassazione Penale, Sentenza n. 29930/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che confermava l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni e la confisca di quote societarie, immobili e disponibilità finanziarie. Il ricorrente ha censurato l'omessa verifica dell'attualità della pericolosità, la mancata correlazione temporale tra pericolosità e acquisto dei beni confiscati, l'errata valutazione di sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio, la mancata considerazione delle prove di provenienza lecita dei beni (tra cui redditi agrari, di capitale e finanziari), la valutazione sulla fittizietà della disponibilità economica della societa Azienda Vinicola Alla Grotta s.r.l. e il trattamento dei capitali rimpatriati con lo scudo fiscale.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha dunque confermato il decreto impugnato: è stata ritenuta legittima l'applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni e la confisca dei beni indicati (quote societarie, beni immobili e disponibilità finanziarie, per un valore complessivo stimato in circa euro 38.087.541,36). La Corte ha ritenuto sussistente l'attualità della pericolosità sulla base dell'ultraventennale coinvolgimento in sodalizi criminosi, delle condanne definitive e della capacità di infiltrazione nell'imprenditoria vinicola, nonché dell'assenza di tangibile ravvedimento. Ha inoltre confermato la valutazione di sproporzione patrimoniale sulla scorta della consulenza tecnica e respinto l'argomento secondo cui il rimpatrio dei capitali nello scudo fiscale avrebbe automaticamente sanato la provenienza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.lgs. 159/2011 (Codice delle misure di prevenzione)
art. 30, comma 3; art. 1, comma 1, lett. b); art. 4, comma 1, lett. b)
Il giudice ha applicato le disposizioni sulle misure di prevenzione ritenendo sussistente l'attualità della pericolosità (art. 1 e art. 4) e dando atto dell'esecuzione della confisca in sede penale (art. 30, comma 3). L'attualità della pericolosità è stata valutata sulla base della serie di condanne e del comportamento complessivo dell'interessato.
art. 12-quinquies, comma 1
La Corte ha ritenuto che sussistessero indizi relativi all'ipotesi di intestazione fittizia delle quote sociali, richiamando la norma citata quale titolo di indizio di pericolosità ai fini della prevenzione.
art. 416-bis; art. 416; artt. 648-bis e 644
Le condanne e le imputazioni per associazione a delinquere di tipo mafioso (416-bis), associazione (416) e reati connessi al riciclaggio e appropriazione indebita/frode (648-bis, 644) sono state valorizzate come elementi per valutare la pericolosità e l'infiltrazione nell'imprenditoria.
art. 2 e art. 74 (richiamati nel testo per reati fiscali)
Le condanne per reati fiscali quali emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti sono state considerate nella valutazione complessiva della pericolosità e nella verifica della sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio.
Massime di principio
- L'attualità della pericolosità ai fini delle misure di prevenzione può essere valorizzata anche sulla base di un comportamento pluriennale e di condanne passate, non richiedendo necessariamente reati recentissimi se sussiste continuità o persistenza di un modus operandi criminoso.
- La verifica della sproporzione tra beni e redditi si fonda spesso su perizie tecniche: la consulenza del perito, se ben motivata, è difficile da rimettere in discussione in sede di legittimità salvo vizi gravi di metodo o fatti nuovi decisivi.
- Spetta al ricorrente l'onere di fornire elementi specifici e documentali per dimostrare la lecita provenienza dei patrimoni; affermazioni generiche o il solo richiamo allo scudo fiscale o al rimpatrio non sono automaticamente idonei a escludere la presunzione di origine illecita.
- Le censure che mirano a discutere l'apprezzamento dei fatti e la valutazione delle prove svolte dal giudice di merito sono, in Cassazione, spesso inammissibili o destinate a soccombere: la suprema corte interviene prevalentemente su questioni di diritto e su motivazioni manifeste o illogiche.
- La confisca di prevenzione può essere disposta indipendentemente da provvedimenti ablativi penali già adottati, purché sussista la sproporzione e i presupposti di pericolosità stabiliti dalla normativa sulle misure di prevenzione.
- Per contestare efficacemente misure patrimoniali e personali è strategico produrre documentazione contabile rigorosa, dichiarazioni fiscali coerenti e prove che colleghino in modo puntuale le somme ai redditi leciti nel periodo di riferimento.
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