Cassazione Civile, Ordinanza n. 23191/2024 del 27/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento relativa all'imposta unica sulle scommesse per gli anni d'imposta 2010 e 2011. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario; la CTR del Lazio ha invece accolto l'appello del contribuente, ritenendo ammissibile il ricorso sulla base dell'avviso di ricevimento prodotto in appello ex art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 e rilevando che l'Ufficio non aveva provato la regolare notifica dell'avviso di accertamento né l'attività di raccolta e gestione di scommesse asseritamente esercitata dal contribuente. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle entrate - Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma la Corte, prima ancora di esaminarlo, ha verificato la ritualità del ricorso: risultava notificato tempestivamente ma in copia incompleta, priva delle pagine pari; anche l'originale depositato nei termini era incompleto. La ricorrente aveva poi notificato un secondo ricorso integrale, ma tardivo. La Corte ha quindi ritenuto che la mancanza delle pagine nella copia notificata sarebbe stata sanabile solo se l'originale tempestivamente depositato fosse stato completo; poiché anche l'originale era incompleto, il ricorso era improcedibile.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito perché ha rilevato l'improcedibilità del ricorso per cassazione: la copia notificata era mancante di pagine e, soprattutto, anche l'originale tempestivamente depositato risultava incompleto. Il successivo ricorso integrale, notificato oltre il termine di impugnazione, non ha potuto sanare il vizio. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente.
Norme richiamate
art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In appello possono essere prodotti documenti ulteriori; nel caso concreto la CTR ha valorizzato l'avviso di ricevimento depositato in secondo grado per ritenere ammissibile il ricorso originario.
La sanatoria del vizio di notificazione del ricorso per cassazione presuppone il tempestivo deposito dell'originale completo; in mancanza, il ricorso è improcedibile.
Massime di principio
- La mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione non determina automaticamente l'inammissibilità, ma integra un vizio della notificazione sanabile ex tunc, purché l'originale tempestivamente depositato sia completo.
- Se anche l'originale del ricorso depositato nei termini risulta incompleto, viene meno il presupposto indispensabile per la sanatoria del vizio notificatorio e il ricorso va dichiarato improcedibile.
- La successiva notifica di un ricorso integrale, se avvenuta oltre il termine di impugnazione, non è idonea a sanare il difetto originario quando manchi il tempestivo deposito di un atto completo.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la Corte non esamina il motivo di impugnazione dedotto nel merito.
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