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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35450/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento e da un atto di irrogazione sanzioni emessi in materia doganale, relativi a una rettifica della classificazione di merci importate dalla Svizzera. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; in appello la CTR aveva confermato l’annullamento dell’atto, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione per mancata prova della tempestiva presentazione della notitia criminis in sede penale entro tre anni dalle dichiarazioni doganali. L’Agenzia proponeva quindi revocazione davanti alla stessa CTR, sostenendo che nel giudizio d’appello era stata prodotta la copia della notizia di reato trasmessa alla Procura di Varese e che il giudice di appello aveva omesso di valutarla. La CTR respingeva la revocazione. Contro tale sentenza l’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 64 d.lgs. 546/1992 e 395, n. 4, c.p.c., perché la CTR avrebbe errato nel non qualificare come errore di fatto revocatorio l’omessa considerazione del documento attestante la notitia criminis presentata entro il termine triennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che l’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede un errore di percezione, decisivo, evidente e rilevabile dal semplice confronto tra sentenza e atti, senza necessità di ulteriori indagini interpretative; inoltre non ricorre quando il fatto dedotto abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. Nel caso concreto la questione della prescrizione triennale e della sua eventuale interruzione mediante presentazione della notitia criminis era stata oggetto di discussione tra le parti e la CTR aveva valutato i documenti prodotti, ritenendoli però insufficienti a provare la tempestiva trasmissione della comunicazione di reato. Trattandosi quindi di una censura sulla valutazione delle prove e non di un errore percettivo, la revocazione non era ammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è ammessa solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente dagli atti, senza che quel fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti.
  • Non integra errore revocatorio l'omessa o errata valutazione di un documento quando la sua ammissibilità, efficacia probatoria o portata siano state controvertite nel giudizio e il giudice abbia comunque preso posizione sul punto.
  • La revocazione non può essere utilizzata per sollecitare un nuovo giudizio sul merito della prova o per censurare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di appello.
  • Nel processo tributario, la prova della tempestiva presentazione della notitia criminis, quando rilevante ai fini della prescrizione, deve essere scrutinata come questione di fatto e di valutazione probatoria; se tale valutazione è stata espressamente compiuta, non è ammissibile la revocazione per errore percettivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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