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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05450/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il corrispettivo di un contratto di manutenzione e assistenza tecnica di apparecchiature in uso presso uffici postali elettronici. Dopo un primo giudizio di appello e un precedente rinvio disposto dalla Cassazione, il giudizio è stato riassunto davanti alla Corte d’appello sia dalla cessionaria del credito, che chiedeva la conferma del rigetto dell’opposizione, sia dalla società debitrice, che insisteva per la nullità o invalidità del contratto e per la restituzione delle somme versate, oltre al risarcimento ex art. 96 c.p.c. In cassazione la ricorrente ha censurato l’esito della decisione di rinvio, ma la Corte ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito, entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione. La ricorrente ha tentato di dimostrare la notifica sulla base della data indicata nell’intestazione del controricorso, ma la Corte ha escluso che tale indicazione potesse supplire alla prova documentale della notificazione, precisando che la tempestività del ricorso non può desumersi dalla mera non contestazione della controparte.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per difetto della prova documentale della notificazione della sentenza impugnata, ritenendo non sufficiente la sola indicazione contenuta nell’intestazione del controricorso. Ha inoltre applicato le conseguenze sanzionatorie della decisione conforme alla proposta ex art. 380 bis c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, della somma equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c. e della somma ulteriore ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione è necessario per la procedibilità del ricorso; la prova della notifica deve risultare documentalmente dagli atti nel termine perentorio previsto.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La definizione accelerata può condurre a una decisione conforme alla proposta del consigliere delegato; in tale ipotesi la Corte valorizza la corrispondenza tra proposta e decisione finale ai fini delle conseguenze sanzionatorie.

  • art. 96 c.p.c.

    In caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380 bis c.p.c., la Corte ha ritenuto doverose le condanne previste dai commi 3 e 4, con funzione deterrente e sanzionatoria verso atti processuali defatigatori.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Quando ricorrono i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La somma equitativamente determinata a favore della controparte può essere applicata quale conseguenza della definizione conforme alla proposta accelerata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    È dovuta un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti, anche se la parte intimata non ha svolto difese, avendo la misura funzione deterrente e sanzionatoria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la procedibilità del ricorso richiede la prova documentale della notificazione della sentenza impugnata mediante deposito della copia autentica con relata; la prova non può essere sostituita da meri riferimenti contenuti negli scritti difensivi della controparte.
  • La tempestività del ricorso va verificata dal giudice sulla base del riscontro oggettivo degli atti, anche d’ufficio, senza che la mancata contestazione della controparte possa supplire alla mancanza della prova richiesta dalla legge.
  • Quando la decisione finale coincide con la proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c., la Corte può applicare le condanne previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., anche in assenza di attività difensiva dell’intimato, poiché tali misure hanno funzione deterrente e sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteInadempimento
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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