Cassazione Penale, Sentenza n. 27877/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Renda impugnava l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari a suo carico per i reati di cui agli artt. 390 e 416-bis c.p., contestando: (1) la sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis, comma 1, c.p., sostenendo di avere solo agevolato spostamenti e fornito qualche bene, senza consapevolezza del ruolo apicale di Gallace; (2) il fondamento del pericolo di reiterazione del reato, rilevando che i fatti risalgono al 2020 (durati due mesi), che non ci sono ulteriori contatti con ambienti criminali e che è incensurato.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che, alla luce di elementi indiziari (presenza del ricorrente in contesti organizzativi, contatti per organizzare incontri, dialoghi su risorse e sostentamento dei sodali detenuti, limitato contesto territoriale), si potesse desumere la consapevolezza del ruolo di Gallace. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non abbia adeguatamente considerato il lungo intervallo temporale (oltre quattro anni) e l'assenza di condotte successive che possano dimostrare la perdurante pericolosità; pertanto l'ordinanza è annullata limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari e la causa è rimessa al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto compatibile la ricostruzione del Tribunale che desume la consapevolezza del ruolo apicale del capo cosca dalla partecipazione e dai contatti organizzativi del ricorrente.
Norma relativa al fatto di reato indicato nella imputazione; citata come capo di imputazione senza specifiche interpretazioni aggiuntive nella decisione.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ricorda che tale disposizione prevede una presunzione relativa di esigenze cautelari per taluni reati, ma deve essere applicata tenendo conto del tempo trascorso e di eventuali elementi che mostrino la scomparsa dell'attuale pericolosità; il giudice deve motivare espressamente su questo punto.
La riforma è richiamata per sostenere che l'intervallo temporale e l'assenza di comportamenti successivi possono attenuare la presunzione di perdurante pericolosità e devono essere valutati dal giudice in chiave costituzionalmente orientata.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la competenza del giudice al quale la causa viene rimessa per nuovo giudizio in materia di misure cautelari.
Massime di principio
- La partecipazione a contatti organizzativi e l'intervento nel sostentamento o negli spostamenti di esponenti di una cosca possono essere utilizzati per inferire la consapevolezza del ruolo del capo e giustificare aggravanti ex art. 416-bis.
- La presunzione relativa di esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. non è automatica: deve essere bilanciata con il tempo trascorso dai fatti e con l'assenza di condotte successive indicative di pericolosità.
- Se dai fatti contestati è passato un lasso di tempo rilevante senza comportamenti successivi, il giudice deve motivare specificamente perché ritiene sussistente il pericolo di reiterazione; altrimenti l'ordinanza cautelare può essere annullata in punto di esigenze cautelari.
- La valutazione della pericolosità attuale richiede elementi concreti e attuali (contatti, ruoli esercitati, condotte successive); la mera gravità passata o il ruolo ricostruito ex ante potrebbero non essere sufficienti se non accompagnati da indizi di persistenza del rischio.
- In situazioni simili è utile che la difesa evidenzi l'intervallo temporale, l'assenza di pregresse condanne e la mancanza di contatti successivi con ambienti criminali per ottenere la revisione delle esigenze cautelari.
Testo integrale
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