Cassazione Penale, Sentenza n. 13768/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di concessione di una misura alternativa (affidamento al servizio sociale ovvero detenzione domiciliare). Il ricorso denunciava: 1) violazione dell'art. 47 ord. pen., sostenendo che non è richiesto che la rieducazione sia completata ma solo che il percorso sia avviato; 2) difetto di motivazione rispetto all'affermazione che il detenuto non avesse avviato il percorso rieducativo, avendo il ricorrente manifestato dispiacere per il fatto commesso; 3) difetto di specificità e illogicità della motivazione, con richiamo a ragioni utilizzate per il rigetto dell'affidamento al servizio sociale, misura con presupposti diversi rispetto alla detenzione domiciliare.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il difensore del ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, integrando la causa di inammissibilità prevista dall'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi escludenti la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo ha condannato al versamento di una somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. La Corte non si è pronunciata sul merito della valutazione dell'avvio del percorso rieducativo per effetto dell'inammissibilità procedurale.
Norme richiamate
La difesa sosteneva che l'art. 47 non richiede la completa rieducazione ma l'avvio del percorso. Dal testo emerge che la Corte non ha deciso sul merito della questione a causa dell'inammissibilità procedurale.
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in presenza della rinuncia del difensore, come causa ostativa all'esame del merito.
Richiamato come base per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Citate come principio secondo cui, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è possibile disporre la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La rinuncia o dichiarazione di rinuncia del difensore può determinare l'inammissibilità del ricorso (art. 591 c.p.p.) e impedire che il giudice si pronunci sul merito; pertanto, prima di rinunciare occorre valutare attentamente le conseguenze procedurali.
- In caso di rigetto di misure alternative, per essere efficaci in sede di impugnazione è opportuno documentare concretamente l'avvio del percorso rieducativo (prove di colloqui, attività svolte, programmi avviati) e formulare motivazioni specifiche e distinte per ciascuna misura richiesta.
- Le questioni relative all'interpretazione di norme come l'art. 47 ord. pen. (avvio vs completamento della rieducazione) devono essere affrontate con argomentazioni precise: non basta esprimere rammarico personale, è necessario dimostrare fatti che attestino l'impegno concreto nel percorso rieducativo.
- Le censure di motivazione devono indicare in modo circostanziato dove il giudice avrebbe omesso o reso illogico il proprio ragionamento; motivazioni generiche o il richiamo a motivi utilizzati per misure diverse possono risultare insufficienti.
- Per evitare la condanna alla Cassa delle Ammende è utile documentare l'assenza di colpa nella scelta processuale che ha determinato l'inammissibilità (es. rinuncia non volontaria o causa oggettiva); in mancanza, i giudici possono quantificare una somma a titolo riparatorio.
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