Cassazione Civile, Ordinanza n. 21105/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e ha posto a carico del controricorrente le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento per euro 21.148,02 relativa a Irpef, addizionali e sanzioni per l’anno d’imposta 2003, emessa a seguito del mancato versamento di somme dovute in base a un atto di definizione di un avviso di accertamento parziale. Il contribuente sosteneva che l’Amministrazione fosse decaduta dal potere di accertamento ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, ma la CTR della Campania aveva riformato la decisione, annullando la cartella sul presupposto che l’art. 5-bis, comma 2, del d.lgs. n. 218 del 1997 presupponesse la legittimità del verbale di constatazione solo per periodi di imposta ancora accertabili, e che non potessero rivivere termini già scaduti. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 218 del 1997, sostenendo che l’adesione al processo verbale di constatazione determina l’intangibilità della pretesa erariale concordata e impedisce al contribuente di contestare l’accordo o l’atto impositivo definito, anche sotto il profilo della pretesa decadenza.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come termine di decadenza per l’accertamento; la CTR lo aveva ritenuto spirato, ma la Cassazione ha valorizzato invece l’effetto vincolante dell’adesione al verbale di constatazione.
art. 5-bis d.lgs. n. 218 del 1997
La Corte lo interpreta nel senso che l’adesione al processo verbale di constatazione, seguita dall’atto di definizione, determina l’intangibilità della pretesa erariale concordata e impedisce al contribuente di contestare l’accordo o l’atto impositivo definito.
È richiamato per le indicazioni che deve contenere l’atto di definizione notificato al contribuente.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
Indicato come base per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- In materia tributaria, la definizione dell’accertamento con adesione su istanza del contribuente rende intangibile la pretesa erariale oggetto del concordato e preclude al contribuente la possibilità di impugnare l’accordo definitorio.
- L’atto impositivo definito conserva efficacia solo a garanzia del fisco fino all’integrale esecuzione dell’obbligazione scaturente dal concordato.
- Una volta prestata adesione al processo verbale di constatazione, il contribuente non può successivamente contestare vizi che attengono alla pretesa ormai definita, neppure prospettando l’intervenuta decadenza del potere di accertamento riferita alla medesima annualità.
- Se la causa è matura e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando il ricorso originario.
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