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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23789/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La vicenda nasce dall’istanza di fallimento presentata da un condominio nei confronti di una società estera. Il tribunale aveva dichiarato il fallimento ritenendo non effettiva la sede legale londinese e individuando la sede effettiva dell’impresa in Italia; la corte d’appello aveva respinto il reclamo ex art. 18 l. fall. La società e il suo amministratore hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulla competenza territoriale, sostenendo che la sede legale era a Londra e, in subordine, che la sede effettiva non fosse Brescia ma Catania, dove la società avrebbe avuto propri riferimenti operativi; 2) violazione di norme processuali per difetto di legittimazione attiva del condominio, assumendo che si trattasse in realtà di un supercondominio privo di legittimazione e che la procura al difensore fosse nulla o inefficace; 3) violazione delle norme sulla condanna alle spese ex art. 94 c.p.c., contestando la condanna dell’amministratore per asserita imprudenza nella proposizione del reclamo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura sulla competenza, osservando che, una volta passata in giudicato la decisione sulla giurisdizione italiana, non operava la presunzione di coincidenza tra sede legale e centro principale dell’attività e che la sede effettiva era stata correttamente individuata a Brescia/Gardone Riviera, sulla base degli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito. Sul secondo motivo ha dichiarato le doglianze inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi, fondata sul fatto che i titoli giudiziali posti a base dell’istanza di fallimento erano intestati al condominio e non al supercondominio; ha inoltre richiamato il giudicato formatosi sulla correttezza della nomina dell’amministratore e, quindi, sulla legittimazione a conferire la procura. Sul terzo motivo ha dichiarato la censura inammissibile, trattandosi di richiesta di nuovo esame del merito sulla sussistenza dei gravi motivi ex art. 94 c.p.c., non consentito in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dei ricorrenti, in solido, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9 l. fall.

    Ai fini della competenza nel fallimento rileva la sede effettiva dell’impresa; la sede legale non è decisiva quando risulti fittizia e la precedente statuizione sulla giurisdizione sia coperta da giudicato interno.

  • art. 18 l. fall.

    È il rimedio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; nel caso concreto il reclamo è stato respinto dai giudici di merito.

  • art. 6 l. fall.

    L’istanza di fallimento può essere proposta dal creditore munito di titolo giudiziale nei confronti del debitore.

  • art. 94 c.p.c.

    La condanna alle spese del rappresentante della parte presuppone gravi motivi specificamente enunciati, come la violazione dei doveri di lealtà e probità o la mancanza di normale prudenza; la verifica di tali presupposti non può essere riesaminata in cassazione come nuovo apprezzamento di merito.

  • art. 88 c.p.c.

    È richiamato come parametro dei doveri di lealtà e probità processuale rilevanti ai fini della condanna ex art. 94 c.p.c.

  • art. 96, comma 2, c.p.c.

    È richiamato quale parametro della responsabilità processuale aggravata cui può collegarsi la valutazione dei gravi motivi ex art. 94 c.p.c.

  • art. 67 disp. att. c.c.

    È evocato dalla ricorrente per sostenere l’esistenza di un supercondominio, ma la censura è respinta perché inconferente rispetto ai titoli giudiziali intestati al condominio.

  • art. 75 c.p.c.

    È richiamato nel motivo sul difetto di legittimazione processuale, ma senza esito favorevole ai ricorrenti.

  • art. 182 c.p.c.

    È richiamato nel motivo sul difetto di legittimazione/procura, ma la censura è ritenuta inammissibile o infondata.

  • art. 360 c.p.c., n. 2

    È il vizio dedotto nel primo motivo per contestare la competenza; la Corte ne esclude la fondatezza.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È il vizio dedotto nel secondo e terzo motivo; la Corte rileva che le censure non si confrontano con la ratio decidendi o tendono a un nuovo esame del merito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nelle procedure fallimentari relative a società con sede estera, ai fini dell’individuazione del tribunale competente rileva la sede effettiva dell’impresa, cioè il luogo in cui si compiono gli atti di gestione e si assumono le decisioni direttive, amministrative e organizzative, non la mera sede formale o domiciliazione.
  • Se la decisione sulla giurisdizione è coperta da giudicato interno, la parte non può successivamente rimettere in discussione la presunzione di coincidenza tra sede legale e centro dell’attività per sostenere una diversa competenza territoriale.
  • La contestazione della competenza deve misurarsi con gli elementi di fatto valorizzati dal giudice di merito; deduzioni fondate su indizi formali o irrilevanti, come la presenza di riferimenti materiali o la residenza personale dell’amministratore, non sono sufficienti se non dimostrano l’effettiva direzione dell’impresa.
  • La legittimazione del creditore a presentare istanza di fallimento va verificata in base ai titoli giudiziali in suo favore: se i titoli sono intestati all’ente che agisce, la procura rilasciata dal relativo rappresentante è valida.
  • Le censure di legittimità che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata sono inammissibili.
  • La condanna del rappresentante della parte ex art. 94 c.p.c. richiede la specifica indicazione di gravi motivi e non può essere sindacata in cassazione mediante una richiesta di nuovo apprezzamento del merito sui presupposti fattuali della condanna.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeCompetenzaGiurisdizioneSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileCondominio
SottomaterieAccertamento del passivo
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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