Cassazione Penale, Ordinanza n. 38035/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, contestata perché, quale firmatario della dichiarazione fiscale di una società, avrebbe indicato elementi passivi fittizi per evadere IRPEF/IVA. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo di essere solo una 'testa di legno' e di non gestire realmente l'impresa, lamentando che la Corte territoriale avesse svalutato alcune risultanze probatorie e non avesse rispettato l'onere probatorio gravante sull'accusa. Con il secondo motivo censurava il trattamento sanzionatorio, ritenendo eccessiva la pena in rapporto all'imposta evasa e lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non scrutinabile in sede di legittimità perché diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, a fronte di una motivazione di merito congrua e conforme dei giudici di primo e secondo grado sulla consapevolezza dell'imputato: questi risultava amministratore della società, non emergeva altro soggetto eterodiretto, la società era qualificabile come cartiera e operava in un vuoto operativo e documentale tale da rendere evidente la consapevolezza della falsità delle dichiarazioni sottoscritte. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché privo di un effettivo confronto critico con la motivazione impugnata; la Corte ha richiamato la motivazione di merito sul diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, fondata su modalità della condotta, intensità del dolo, danno erariale, assenza di resipiscenza o riparazione e precedenti penali specifici. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice contestata per l'utilizzo di fatture/documenti per operazioni oggettivamente inesistenti e l'indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione fiscale al fine di evadere imposte sui redditi e IVA
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
non citato espressamente nel testo, non presente
richiamato implicitamente come base delle circostanze attenuanti generiche negate dai giudici di merito
richiamato implicitamente come base della sospensione condizionale della pena negata dai giudici di merito
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare la valutazione di merito delle prove se il ricorso mira, in sostanza, a ottenere una nuova lettura del compendio probatorio già esaminato con motivazione congrua e coerente dai giudici di merito.
- La mera allegazione di essere un prestanome o una 'testa di legno' non è sufficiente a escludere il dolo nel reato di dichiarazione fraudolenta quando gli elementi di fatto valorizzati dai giudici mostrino la qualità di amministratore, l'assenza di un diverso soggetto gestore e un contesto societario cartolare o privo di operatività reale.
- Nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, la consapevolezza dell'illecito può essere desunta dal ruolo formalmente rivestito dall'agente e dal contesto aziendale complessivo, se questo rende implausibile l'ignoranza della falsità delle dichiarazioni sottoscritte.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena è legittimo quando il giudice di merito dia conto, in modo non apparente, di modalità della condotta, intensità del dolo, entità del danno, assenza di condotte riparatorie e precedenti penali dell'imputato.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si limita a riproporre doglianze di fatto già respinte o non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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