Cassazione Civile, Ordinanza n. 01506/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un verbale di accertamento per violazione dell’art. 23 del codice della strada, relativo alla collocazione di un cartello pubblicitario in assenza di preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada. Gli intimati proposero opposizione e il giudice di pace l’accolse ritenendo esistente un giudicato precedente sulla medesima violazione. In appello il Comune dedusse che quel precedente giudicato riguardava un’infrazione diversa, commessa in altra data e in relazione a differenti insegne. Il Tribunale rigettò l’appello, ma fondando la decisione su una questione diversa: ritenne che non fosse provata la titolarità comunale della strada, che l’ANAS aveva effettuato l’accertamento assumendola come propria, e che la qualità di ente proprietario fosse necessaria anche per legittimare la contestazione della violazione e la pretesa sanzionatoria. Il Comune ricorse per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 101 c.p.c. e degli artt. 22 e 23 l. n. 689/1981, per ultra-petizione e violazione del contraddittorio, sostenendo che la questione della proprietà della strada non era stata dedotta dagli opponenti ed era stata rilevata d’ufficio senza previa interlocuzione; 2) violazione degli artt. 2, 11, 12 e 23 C.d.S. e dell’art. 12 l. n. 65/1989, per avere il Tribunale escluso il potere della polizia municipale di accertare l’infrazione solo perché la strada non era di proprietà comunale, nonostante la competenza territoriale dell’organo accertatore nell’ambito del comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli congiuntamente fondati. Ha affermato che gli agenti della polizia municipale sono legittimati ad accertare violazioni del codice della strada nell’intero territorio di competenza, indipendentemente dalla tipologia o dalla proprietà della strada, e che la diversa proprietà della sede stradale non incide sul potere di accertamento. Ha inoltre osservato che, anche a voler ipotizzare un difetto di competenza dell’organo accertatore, si tratterebbe di incompetenza relativa, non rilevabile d’ufficio dal giudice se non dedotta specificamente con l’opposizione. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La violazione per abusiva collocazione di cartelli pubblicitari rientra nelle violazioni del codice della strada accertabili dagli organi di polizia stradale competenti nel territorio, senza che la proprietà della strada escluda il potere di contestazione della polizia municipale.
Non è corretto porre a fondamento della decisione una questione non dedotta dalle parti senza assicurare il contraddittorio, ma nel caso concreto la questione rilevata era comunque non rilevabile d’ufficio perché attinente a incompetenza relativa.
artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l’oggetto è delimitato dai motivi di opposizione; il giudice non può ampliare d’ufficio i motivi di illegittimità se si tratta di vizi non rilevabili officiosamente.
La polizia municipale opera come organo di polizia stradale nel territorio di competenza e può accertare violazioni del codice della strada anche su strade non comunali ma ricadenti nel territorio dell’ente.
art. 12 della legge n. 65 del 1989
È richiamato quale base del potere della polizia municipale nell’ambito della polizia stradale e della competenza territoriale dell’organo.
art. 13 della legge n. 689 del 1981
La regola generale sull’accertamento delle violazioni amministrative consente agli organi di polizia municipale di compiere l’attività di accertamento nel territorio di competenza.
Massime di principio
- Gli agenti e ufficiali di polizia municipale possono accertare violazioni del codice della strada nell’intero territorio del comune di appartenenza, anche se la strada è statale o comunque non di proprietà dell’ente locale, perché la proprietà della sede stradale non condiziona il potere di accertamento.
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il giudice non può rilevare d’ufficio un vizio che integri incompetenza relativa dell’organo accertatore; tale vizio deve essere dedotto specificamente dall’opponente.
- L’incompetenza è rilevabile d’ufficio solo quando sia assoluta, cioè quando l’atto provenga da un’amministrazione del tutto estranea alla materia; se invece la materia rientra comunque nelle attribuzioni dell’organo, il vizio è solo relativo.
- La legittimazione all’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e pubblicità stradale va valutata in relazione alle attribuzioni istituzionali dell’organo accertatore e al territorio di competenza, non alla sola titolarità dominicale della strada.
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