Sentenza n. 2625/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato parzialmente il provvedimento comunale di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale dell'opera abusiva, dell'area di sedime e dell'area pertinenziale
Esito
Favorevole al resistente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha appellato il capo della sentenza di primo grado che aveva annullato il provvedimento di acquisizione nella parte relativa all'area ulteriore rispetto al sedime, pari complessivamente a 2.130 mq, a fronte di un manufatto abusivo di circa 25 mq. L'appellante ha sostenuto che l'art. 15, comma 2, della legge regionale Lazio n. 15/2008, non prevedendo espressamente un limite massimo per l'area ulteriore acquisibile, avrebbe rimesso la relativa determinazione alla discrezionalità dell'amministrazione comunale. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 e la mancata applicazione dell'art. 15, comma 2, l.r. Lazio n. 15/2008, in combinato disposto con l'art. 117, comma 3, Cost. e l'art. 2, comma 1, d.P.R. 380/2001. Il Comune ha inoltre sostenuto che l'eventuale illegittimità della disciplina regionale avrebbe potuto essere fatta valere soltanto mediante questione di legittimità costituzionale e non mediante disapplicazione giudiziale. L'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 costituisca disciplina statale di principio, imponendo che l'area acquisita non possa comunque eccedere dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. L'art. 15, comma 2, l.r. Lazio n. 15/2008 specifica il criterio per individuare l'area ulteriore necessaria alla realizzazione di opere analoghe, mediante il riferimento alle vigenti prescrizioni urbanistiche, ma non attribuisce all'amministrazione il potere di derogare al limite massimo statale. L'acquisizione conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione è una sanzione autonoma, soggetta al principio di legalità; l'effetto traslativo si produce ipso iure allo scadere del termine per demolire, mentre il successivo provvedimento comunale ha natura dichiarativa e non discrezionale. L'amministrazione deve quindi individuare l'area pertinenziale sulla base della classificazione urbanistica, del regime dell'area e degli indici di fabbricabilità applicabili, indicando nell'atto le basi di calcolo e le modalità di delimitazione, senza mai superare il limite del decuplo. Nel caso concreto, l'acquisizione dell'intero lotto di 2.130 mq, a fronte di un manufatto di 25 mq, aveva superato tale limite ed era pertanto illegittima nella parte eccedente. È stata confermata la condanna del Comune alle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
La disposizione stabilisce un limite massimo inderogabile all'acquisizione dell'area ulteriore rispetto al sedime dell'abuso; il limite costituisce principio fondamentale della disciplina edilizia statale.
art. 15, comma 2, l.r. Lazio n. 15/2008
se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di cui al comma I°, l’opera e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune
La norma regionale individua l'area ulteriore necessaria secondo le prescrizioni urbanistiche, ma non deroga al limite massimo del decuplo previsto dalla legge statale.
art. 15, comma 3, l.r. Lazio n. 15/2008
È richiamato quale fondamento del successivo frazionamento catastale dell'area acquisita, da effettuarsi in sede di riedizione del potere.
art. 117, comma 3, Cost.
La materia del governo del territorio è a legislazione concorrente; la potestà regionale deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, tra i quali rientra il limite massimo dell'area acquisibile previsto dall'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001.
art. 2, comma 1, d.P.R. 380/2001
Riconosce la potestà legislativa concorrente regionale in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal testo unico dell'edilizia.
Massime di principio
- In caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera abusiva, dell'area di sedime e dell'ulteriore area necessaria alla realizzazione di opere analoghe è sempre soggetta al limite massimo di dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita previsto dall'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001.
- La disciplina regionale può specificare i criteri urbanistici per determinare l'area pertinenziale acquisibile, ma non può attribuire all'amministrazione il potere di superare il limite massimo stabilito dalla normativa statale di principio.
- La determinazione dell'area da acquisire costituisce attività vincolata di natura tecnica e non esercizio di discrezionalità amministrativa: l'amministrazione deve applicare i parametri urbanistici pertinenti e indicare nell'atto la classificazione urbanistica, il regime dell'area, gli indici di fabbricabilità, le basi di calcolo e le modalità di delimitazione.
- L'acquisizione gratuita conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione è una sanzione autonoma soggetta al principio di legalità; l'effetto traslativo della proprietà si produce ipso iure per effetto della mancata demolizione nel termine previsto, mentre il provvedimento successivo di acquisizione ha natura meramente dichiarativa e non implica valutazioni discrezionali.
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