Sentenza del 30/06/2021 n. 3288 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Notifica della cartella di pagamento - Termine di decadenza - Perentorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela giurisprudenza ha ritenuto che il termine triennale ex art. 25 d.P.R. 602/1973 è perentorio: la notifica della cartella oltre tale termine determina la decadenza dell'azione di riscossione e comporta l'inefficacia della cartella medesima rispetto al recupero coattivo
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione della cartella di pagamento notificata all'esito di attività di liquidazione delle dichiarazioni, per violazione del termine triennale previsto dall'art. 25 del d.P.R. 602/1973 per la notifica della cartella
Norme richiamate
il termine triennale per la notifica della cartella di pagamento è da considerarsi perentorio; il suo mancato rispetto determina la decadenza dell'azione di riscossione
norma richiamata per individuare l'ambito delle attività di liquidazione delle dichiarazioni e il momento da cui possono decorrere i termini per la riscossione
D.L. 106/2005, art. 1, comma 5-ter
richiamato come intervento normativo rilevante nel quadro delle modifiche procedurali/temporali alla riscossione; nella fattispecie non è stato ritenuto idoneo a eliminare la perentorietà del termine triennale
d.l. 159/2015, art. 4
richiamato quale ulteriore intervento normativo di contesto; la pronuncia conferma che le norme successive non incidono sulla perentorietà del termine in esame nella fattispecie valutata
Corte Cost. 280/2005 (giurisprudenza)
giurisprudenza costituzionale richiamata a supporto dell'interpretazione restrittiva circa la decorrenza e la perentorietà dei termini
Cass. 26104/2005 (giurisprudenza)
giurisprudenza di legittimità confermante l'orientamento sulla natura perentoria del termine triennale per la notifica della cartella
Massime di principio
- Il termine triennale previsto dall'art. 25 d.P.R. 602/1973 per la notifica della cartella di pagamento è perentorio: se la notifica avviene oltre tale termine l'azione di riscossione è estinta (decadenza) e la cartella non è più efficacemente esecutiva
- Il punto di partenza del termine va individuato con attenzione: si deve verificare quando si è perfezionata l'attività di liquidazione/accertamento che giustifica l'emissione della cartella; la decorrenza corre da quel momento
- Occorre controllare eventuali eventi che sospendono o interrompono il termine (es. atti notificati, impugnazioni, eventi espressamente previsti dalla legge) e valutare se norme successive abbiano espressamente modificato la decorrenza o la durata del termine
- Il contribuente deve tempestivamente eccepire la decadenza dell'azione in sede amministrativa o giudiziaria: la mancata deduzione può pregiudicare l'efficacia dell'eccezione
- In caso di notifica tardiva, la strada è l'annullamento della cartella o la declaratoria di inefficacia per decadenza; l'amministrazione non può quindi ottenere la riscossione coattiva delle somme richieste
- Verificare sempre la modalità e la data di notifica (cartacea, agenzia di riscossione, PEC, ecc.) in quanto la data rilevante ai fini della decorrenza del termine è quella legalmente valida e comprovabile
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