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Sentenza

Sentenza del 30/06/2021 n. 3308 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Onere di motivazione dell'appello - Inammissibilità dell'appello - Sussiste - Requisito della specificità dei motivi di impugnazione - Mancante - Correlazione della specificità dei motivi con motivazione della sentenza impugnata - Essenzialità - Contestazione del fondamento logico - giuridico delle argomentazioni - Inesistente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

I giudici di merito hanno dichiarato l'appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi, confermando la valutazione di inammissibilità già adottata in primo grado. L'appello è quindi respinto per forme e non è stata esaminata nel merito la richiesta sostanziale del ricorrente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appello è stato proposto contro una decisione tributaria, ma è stato ritenuto carente nel requisito della specificità dei motivi di impugnazione previsto dall'art. 53, co. 1, d.lgs. 546/1992. La norma impone che il ricorso in appello contenga "i motivi specifici dell'impugnazione"; tale specificità deve essere valutata in relazione alla motivazione della sentenza impugnata e richiede che l'appellante contrapponga alle argomentazioni della sentenza impugnata ragioni in grado di contestarne il fondamento logico-giuridico. Inoltre viene ricordato l'obbligo di sottoscrizione a norma dell'art. 18, co. 3. Nel caso di specie mancava la necessaria specificità (ed in primo grado la Commissione aveva già dichiarato inammissibile il ricorso per mancata precisazione dell'oggetto), sicché l'appello non contestava efficacemente il fondamento logico-giuridico delle argomentazioni impugnate.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992, art. 53, co. 1

    "i motivi specifici dell'impugnazione"

    La disposizione disciplina la forma dell'appello imponendo la specificità dei motivi; tale specificità va valutata in correlazione con la motivazione della sentenza impugnata e la sua assenza determina l'inammissibilità dell'appello.

  • d.lgs. 546/1992, art. 18, co. 3

    Prevede l'obbligo di sottoscrizione dell'atto processuale; la mancata sottoscrizione è causa di inammissibilità dell'appello.

  • c.p.c., art. 342

    Norma civilistica richiamata nel decisionale; utilizzata come riferimento di principio procedurale (accertamento e motivazione), la decisione ne trae supporto procedurale per la valutazione della motivazione.

  • c.p.c., art. 434

    Norma civilistica citata a supporto di questioni probatorie/documentali; nel testo non è esplicitata un'interpretazione specifica diversa da quella di supporto procedurale.

Massime di principio

  • L'appello tributario è inammissibile se non indica in modo specifico i motivi di impugnazione: la specificità va valutata rispetto alla motivazione della decisione impugnata.
  • Per essere specifici è necessario contestare il fondamento logico-giuridico delle argomentazioni della sentenza impugnata, punto per punto quando utile, e non limitarsi a censure generiche o affermazioni vaghe.
  • Se il primo grado ha già dichiarato il ricorso inammissibile per mancata precisazione dell'oggetto della pretesa, l'appello deve esplicitare e rimuovere quel vizio; altrimenti è destinato all'inammissibilità.
  • Verificare sempre la sottoscrizione e la forma dell'atto (art. 18 co.3 d.lgs. 546/92): vizi formali procedurali possono comportare inammissibilità indipendentemente dal merito.
  • Nella redazione dell'appello è consigliabile indicare chiaramente l'oggetto dell'impugnazione, i profili di fatto e di diritto contestati, la specifica violazione normativa o errore logico-giuridico della decisione impugnata, e come tali errori incidono sul risultato decisionale.
  • La giurisprudenza è costante nel rigore della valutazione della specificità: censure generiche o prive di nesso logico-giuridico con la motivazione impugnata vengono normalmente respinte come inammissibili.

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