Sentenza del 30/06/2021 n. 3301 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Società in nome collettivo - Avviso di accertamento - Notifica effettuata nei confronti di uno dei soci - Legittimità - Nessun obbligo di notifica a tutti i soci - Principio della responsabilità solidale - Sussiste - Sottoscrizione di atti impositivi - Deleghe di firma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell'avviso di accertamento notificato solo a uno dei soci della società in nome collettivo, sostenendo che l'atto dovesse essere notificato a tutti i soci; contestava inoltre la validità della sottoscrizione dell'atto da parte di una funzionaria priva di qualifica dirigenziale.
La decisione
La Corte ha ritenuto legittima la notifica effettuata nei confronti di uno solo dei soci, perché per la società in nome collettivo trova applicazione il principio della responsabilità solidale (art.1292 c.c.), che consente la notificazione a uno dei debitori solidali. Quanto alla sottoscrizione, la Corte ha ritenuto valida la firma della funzionaria ove il conferimento della delega risulti ritualmente effettuato mediante ordini di servizio emanati dal Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, che individuano il soggetto delegato in relazione all'incarico svolto nell'ambito dell'ufficio. In sintesi, il ricorso è stato respinto e l'avviso di accertamento è stato confermato legittimo.
Norme richiamate
d.P.R. 600/1973, art. 42, co. 1
Disciplina le modalità di notifica degli atti tributari; nella fattispecie supporta la possibilità di notificare gli atti nei modi previsti e, congiuntamente al principio di responsabilità solidale, non impone la notifica a tutti i soci della SNC.
art. 1292 c.c.
Principio della responsabilità solidale: nell'ipotesi di obbligazioni solidali (applicabile alla responsabilità per le obbligazioni tributarie nella SNC) la notificazione effettuata ad uno dei debitori è efficace anche nei confronti degli altri; è il fondamento della legittimità della notifica al singolo socio.
art. 2291 c.c.
Norma sulla rappresentanza e modalità di manifestazione della volontà sociale nei confronti dei terzi; rileva ai fini della valutazione della capacità dei soci di ricevere notifiche e della rappresentanza della società verso l'esterno.
Massime di principio
- Per una società in nome collettivo (SNC) la notifica di un atto impositivo a un solo socio è in linea di massima valida: la responsabilità solidale tra soci permette che la notificazione a uno produca effetti anche sugli altri.
- Non sussiste un obbligo generale per l'ente impositore di notificare l'avviso a tutti i soci; è invece sufficiente notificare nei modi previsti dalla legge a uno dei soggetti solidalmente obbligati.
- La validità della sottoscrizione di un atto da parte di un funzionario non dirigente può essere riconosciuta se esiste una delega o un ordine di servizio formale che individua la persona delegata e l'ambito dell'incarico, anche se la funzione non è dirigenziale.
- In caso di contestazione, il contribuente deve dimostrare vizi formali rilevanti nella procedura di notifica (es. assenza della prova di avvenuta consegna al destinatario legittimo, notifica a persona non legittimata) per ottenere l'annullamento dell'atto.
- Prima di impugnare, verificare la documentazione di delega e gli ordini di servizio dell'ufficio che ha emanato l'atto: l'esistenza di una delega interna ben documentata rende difficile impugnare la sottoscrizione per semplice estraneità della qualifica.
- Se la notifica è avvenuta a un socio che non esercita funzioni di rappresentanza e sussistono dubbi sulla efficacia verso gli altri soci, valutare la camera di consiglio e la giurisprudenza applicabile (es. Cass. 2834/2019, 8814/2019, 11013/2019) per le probabilità di successo.
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