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Sentenza

Sentenza del 30/06/2021 n. 3302 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irpef - Recupero maggior reddito di partecipazione alla società - Società di persone a ristretta base proprietaria - Avviso di accertamento - Emesso nei confronti di uno dei soci - Unitarietà dell'accertamento - Ricorso tributario riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - Eccezione delle questioni personali - Pendenza separata di giudizi - Si impone la sospensione ex art. 295 c.p.c.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Accertamento volto al recupero di maggior reddito di partecipazione attribuito ad una società di persone a ristretta base proprietaria; l'avviso è stato emesso nei confronti di uno dei soci e quest'ultimo ha impugnato l'atto. La questione riguarda la natura dell'accertamento (unitario o individuale), la possibilità che il ricorso avverso un solo avviso coinvolga anche la società e gli altri soci, e la conseguente necessità di sospendere il procedimento quando siano pendenti giudizi separati aventi ad oggetto le stesse questioni rilevanti per la decisione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha affermato l'unitarietà dell'accertamento relativo al maggior reddito di partecipazione nelle società di persone a ristretta base proprietaria: il ricorso proposto, anche avverso un solo avviso, produce effetti inscindibili sulla società e su tutti i soci, salvo che emergano questioni di natura personale esclusiva di singoli soci. Inoltre la Corte ha stabilito che, quando sono pendenti giudizi separati relativi al maggior reddito contestato alla società e al maggiore reddito di partecipazione contestato al singolo socio, si impone la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e conformemente all'art. 39, co. 1-bis, d.lgs. n. 546/1992). Il giudicato formatosi in altra sede risulta vincolante ai fini dell'accertamento nei confronti del singolo socio. In sostanza la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soci senza tener conto dell'unitarietà dell'accertamento e della possibile sospensione in presenza di giudizi connessi.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    Invoca la sospensione del processo quando la decisione della causa dipende dalla risoluzione di altra controversia; la Cassazione applica questo principio alle controversie tributarie con pendenze separate tra società e soci.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 39, co. 1-bis

    "La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa"

    Rafforza l'obbligo per la commissione tributaria di disporre la sospensione quando esiste un collegamento decisivo con altra controversia pendente; la norma è stata applicata per sospendere i giudizi relativi al socio quando è pendente una controversia sulla società e viceversa.

Massime di principio

  • Negli accertamenti che mirano a recuperare maggior reddito di partecipazione in società di persone a ristretta base proprietaria l'atto ha natura unitaria: la contestazione verso un socio coinvolge normalmente anche la società e gli altri soci.
  • Quando esistono giudizi separati sulla medesima questione (società vs singolo socio) va chiesta e disposta la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e dell'art. 39, co. 1-bis, d.lgs. 546/1992, in modo da evitare decisioni confliggenti e rispettare l'efficacia del giudicato.
  • Occorre distinguere tra questioni comuni all'accertamento (che coinvolgono tutti i soci e la società) e questioni personali del singolo socio (che possono essere trattate separatamente); se prevalgono questioni comuni il processo non può essere deciso limitatamente a taluni soci.
  • In presenza di società a ristretta base proprietaria si deve considerare la maggiore probabilità di solidarietà e controllo reciproco tra soci, fattore che rafforza l'unitarietà dell'accertamento.
  • Per la difesa, valutare di instaurare giudizi coordinati o richiedere la riunione delle controversie e, se opportuno, l'immediata sospensione del procedimento fino alla definizione dell'altro giudizio rilevante.
  • Il giudicato favorevole in una controversia connessa (es.: decisione sulla società) vincola le commissioni nei giudizi relativi ai singoli soci quando la decisione dipende da quella controversia.

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