Sentenza del 30/06/2021 n. 17371 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli avvisi di accertamento (2010) contestavano che i versamenti incrementativi del conto "finanziamento soci infruttifero" effettuati nei periodi 31/01/2003 - 13/05/2004 - in particolare per contanti e senza riscontri bancari né annotazioni contabili - non provenissero dal patrimonio del socio ma fossero proventi aziendali non contabilizzati. In sede di restituzione dei presunti finanziamenti (prelievi 2007 e 2008) l'Ufficio ha ritenuto che si trattasse in realtà di utili distribuiti e li ha assoggettati a tassazione. I contribuenti hanno contestato (i) la decadenza/prescrizione dell'azione di accertamento rispetto al momento genetico (2003-2004) e la violazione del principio di competenza (art. 109 TUIR), (ii) l'applicazione del principio della "cassa negativa" e la mancata valutazione di documenti che proverebbero pagamenti per banca, (iii) l'inversione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'accertamento aveva ad oggetto i prelievi effettuati nel 2007-2008 e che l'Ufficio poteva ricostruire, sulla base di un coacervo di indizi (assenza di annotazioni, versamenti in contanti, assenza di conti del socio, incongruità dei redditi dichiarati del socio), la fittizietà della passività contabilizzata come finanziamento soci. La Corte ha richiamato e applicato il principio secondo cui, quando la restituzione del finanziamento è la manifestazione reddituale, l'amministrazione può accertare la distribuzione di utili in quel momento senza essere obbligata a rettificare preventivamente i periodi originari della formazione della provvista; il contribuente ha l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza, l'ammontare e l'inerenza del finanziamento. Il ricorso è stato dunque respinto e i contribuenti condannati alle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109 (TUIR)
Principio di competenza: la Corte ha ritenuto che l'accertamento degli utili distribuiti al socio sia legittimo nel periodo in cui si manifesta la percezione (restituzione formale del finanziamento), non essendo necessario che l'Ufficio abbia rettificato sin dal periodo genetico della provvista.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43
Termini di decadenza/rectificatio: la Cassazione ha confermato che la decadenza va valutata rispetto al periodo in cui si manifesta la componente reddituale imponibile, e non necessariamente rispetto al periodo in cui si è formato l'elemento patrimoniale che ha originato la provvista.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47 (TUIR)
Definizione fiscale di dividendi: la norma ha una portata ampia ('in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione'), giustificando la riqualificazione come dividendo di somme ottenute dal socio a titolo di 'restituzione' di finanziamenti ritenuti fittizi.
Codice Civile, art. 2697
Onere della prova: la Corte ha precisato che grava sul contribuente la prova dell'esistenza, dell'ammontare e dell'inerenza del finanziamento soci; l'Ufficio può fondare l'accertamento su un coacervo indiziario.
Norme processuali (art. 360 c.p.c., art. 348-ter c.p.c.)
art. 360 c.p.c.; art. 348-ter c.p.c.
Gli specifici motivi di cassazione (errori di diritto e omissioni di esame) sono stati esaminati e in gran parte dichiarati inammissibili o infondati alla luce della giurisprudenza consolidata e della natura 'doppia conforme' delle decisioni di merito.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U. 25 marzo 2021, n. 8500; Sez. V, 15 luglio 2020, n. 14999)
Cass., Sez. U., n. 8500/2021; Cass., Sez. V, n. 14999/2020
Precedenti richiamati che chiariscono che l'Amministrazione non è obbligata a contestare il fatto genetico in senso stretto e che, in presenza di poste passive fittizie riproposte negli esercizi successivi, l'onere di prova grava sul contribuente.
Massime di principio
- Quando versamenti ai soci appaiono anomali (versamenti in contanti, assenza di riscontri bancari, mancanza di annotazioni contabili, incongruità dei redditi del socio), l'Amministrazione può presumere che si tratti di provvista derivante da ricavi non contabilizzati e rettificare le poste al momento della manifestazione reddituale (restituzione/distribuzione).
- La decadenza dell'accertamento si valuta rispetto al periodo in cui la componente reddituale si manifesta rilevando fiscalmente, non necessariamente rispetto al periodo in cui si è formato 'geneticamente' l'elemento patrimoniale.
- In caso di contestazione della genuinità di finanziamenti soci riportati nel passivo, l'onere probatorio incombe sul contribuente: deve dimostrare l'effettiva esistenza, l'ammontare, la tracciabilità e l'inerenza del finanziamento all'attività d'impresa.
- La qualificazione fiscale di 'dividendo' è ampia: i prelievi a titolo di 'restituzione' di finanziamenti ritenuti fittizi possono essere riqualificati come utili distribuiti e tassati secondo le regole fiscali applicabili (limitazione percentuale se prevista).
- Per difendersi efficacemente, il contribuente dovrebbe conservare e produrre documentazione che dimostri la provenienza dei fondi (provenienza da patrimonio personale del socio, movimenti bancari, contratti o delibere assembleari, libri contabili coerenti), nonché evidenze della corretta imputazione dei pagamenti (art. 1193 c.c.) e degli adempimenti formali.
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