Sentenza del 30/06/2021 n. 3310 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Catasto - Estimi catastali e classamento - Rettifica della denuncia di variazione catastale DOCFA - Immobile destinato a struttura alberghiera - Stima diretta dell'Ufficio - Rettifica del classamento con accertamento della categoria catastale proposta dal contribuente - Immobile in esame consegue alla fusione di due preesistenti unità immobiliari - Correttezza dell'operato dell'Ufficio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
contesta la rettifica della rendita catastale e del classamento di un'unità immobiliare adibita a struttura alberghiera, risultante dalla fusione di due precedenti unità, e le modalità con cui l'Ufficio ha eseguito la stima diretta e ha formato l'avviso di accertamento (in particolare se la dichiarazione DOCFA costituisce rendita definitiva o solo "rendita proposta" e se la mancata allegazione della stima all'avviso configurerebbe un difetto di motivazione)
La decisione
la Corte di Cassazione ha ritenuto corretto l'operato dell'Ufficio: la procedura prevista dal d.m. n. 701/1994 ha funzione acceleratrice dell'aggiornamento catastale e la dichiarazione ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 1142/1949 ha valore di "rendita proposta" fino alla quantificazione definitiva dell'Ufficio. La stima diretta operata dall'Ufficio è atto conosciuto o facilmente conoscibile nel procedimento partecipativo e la mancata riproduzione o allegazione della stima nell'avviso di classamento non costituisce, di per sé, difetto di motivazione. Nel caso concreto il criterio di stima adottato dall'Ufficio è stato ritenuto corretto (peraltro risultando in una rendita inferiore alla sommatoria delle rendite originarie)
Norme richiamate
art. 2, d.l. n. 16/1993, conv. con modif. in l. n. 75/1993
inquadramento normativo del potere di aggiornamento e degli strumenti di accertamento catastale e tributario (fornisce il quadro normativo entro cui si inseriscono le procedure di classamento e rettifica)
d.m. n. 701/1994
la procedura regolamentata ha il fine di rendere più rapida la formazione e l'aggiornamento del catasto; non conferisce carattere definitivo alle dichiarazioni DOCFA che restano proposte fino alla quantificazione dell'Ufficio
d.P.R. n. 1142/1949, art. 56
la dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 56 ha funzione di "rendita proposta" e non costituisce la rendita definitiva finché l'Ufficio non effettua la quantificazione
Massime di principio
- La denuncia DOCFA e la relativa dichiarazione di variazione producono una "rendita proposta": l'Ufficio ha il potere e il dovere di quantificare definitivamente la rendita mediante stima e classamento
- La stima diretta dell'Ufficio, eseguita nell'ambito del procedimento partecipativo previsto dalle norme catastali, costituisce atto conoscibile o facilmente conoscibile dal contribuente e non richiede necessariamente l'allegazione integrale al provvedimento di accertamento per essere motivata
- La mancata riproduzione della stima o la mancata allegazione nel provvedimento di classamento non determina automaticamente nullità o vizio di motivazione, salvo che emergano in concreto profili di illogicità o carenza di istruttoria
- In caso di fusione di unità immobiliari, l'Ufficio può ricalcolare la rendita e il classamento sulla nuova unità nel suo complesso; la verifica della correttezza di tale ricalcolo si concentra sulla metodologia adottata e sulla coerenza con i criteri catastali
- Il contribuente che intenda contestare l'accertamento deve focalizzare la difesa su specifici errori di metodo, elementi probatori concreti o vizi istruttori dell'operato dell'Ufficio, non sulla mera assenza di allegati quando il procedimento è partecipativo e la stima è conoscibile
- È buona prassi, per il contribuente, conservare tutta la documentazione tecnica (progetti DOCFA, planimetrie, eventuali perizie) e richiedere l'accesso agli atti dell'Ufficio per valutare la congruità della stima e predisporre un ricorso motivato
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