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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15339/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l’Ufficio aveva rettificato la dichiarazione DOCFA presentata per un’unità immobiliare già censita in catasto, con contestazione della rendita proposta. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società contribuente, ritenendo applicabile la disciplina introdotta dalla L. n. 208/2015 e rideterminando la rendita con riduzione del 30% rispetto a quella fissata in precedenza. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: (1) violazione della L. n. 208/2015, commi 21 e 22, e del r.d.l. n. 652/1939, sostenendo che la variazione DOCFA era anteriore all’entrata in vigore della norma e che non si trattava del tipo di aggiornamento previsto; (2) nullità per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità del motivo di appello fondato sulla L. n. 208/2015; (3) violazione delle norme catastali e della disciplina tecnica di stima, per avere la CTR ridotto la rendita del 30% senza adeguata illustrazione dei criteri valutativi; (4) violazione del giudicato esterno formatosi sul precedente contenzioso relativo al classamento del medesimo immobile; (5) violazione del divieto di nova in appello ex d.lgs. n. 546/1992, art. 57, e art. 345 c.p.c., per avere la CTR esaminato una questione nuova; (6) omesso esame del fatto decisivo concernente l’inammissibilità del motivo di appello; (7) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la rideterminazione della rendita era fondata su enunciazioni apodittiche e generiche, senza spiegare il percorso logico né i dati di fatto e di stima utilizzati.

La decisione

La Corte ha accolto il settimo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza impugnata fosse affetta da motivazione apparente: il giudice di merito non aveva dato conto, neppure in sintesi, dei dati fattuali e tecnici posti a base dell’avviso di accertamento catastale, delle ragioni della dedotta erronea classificazione pregressa, né delle circostanze sopravvenute che avrebbero giustificato la riduzione della rendita. Il vizio di motivazione ha determinato la cassazione della sentenza limitatamente al motivo accolto, con assorbimento degli altri motivi, e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 21 e 22

    "A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21"

    La Corte non entra nel merito applicativo della norma, perché il motivo è assorbito; richiama però il testo per evidenziare la tesi della CTR e la questione della sua applicabilità temporale e oggettiva.

  • r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10, conv. in L. 11 agosto 1939, n. 1249

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina catastale e alla rettifica della rendita.

  • d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Norma richiamata dal ricorrente quale parametro della disciplina catastale e di stima.

  • L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244

    Norma richiamata dal ricorrente nel quadro della disciplina di valutazione catastale.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    Richiamato per dedurre il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello nel processo tributario.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61

    Richiamati in relazione ai requisiti della sentenza tributaria e alla disciplina del giudizio di appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per la denunciata omessa pronuncia del giudice di appello su un’eccezione ritualmente proposta.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale parametro del requisito motivazionale della sentenza.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato in connessione alla nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Sono le norme processuali sulla base delle quali sono stati articolati i motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame/motivazione apparente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla denunciata omessa pronuncia e alla tutela del contraddittorio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come norma sul contenuto della motivazione.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato dalla Corte per l’interpretazione delle disposizioni sull’ampiezza del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più denunciabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • La motivazione è apparente quando esiste solo in senso grafico ma non consente di comprendere le ragioni della decisione, né di seguire l’iter logico-giuridico che ha condotto il giudice al dispositivo.
  • In materia tributaria, anche una consulenza tecnica di parte o una relazione di stima possono essere poste dal giudice a fondamento della decisione, ma solo se il giudice ne esamina i contenuti e spiega perché le ritiene corrette e convincenti.
  • La sentenza che ridetermina una rendita catastale deve dare conto, sia pure sinteticamente, dei dati fattuali, dei criteri estimativi e delle ragioni per cui i valori inizialmente attribuiti siano ritenuti non più adeguati o erronei.
  • Se la sentenza di merito non consente di identificare i termini del thema decidendum e le ragioni della quantificazione del bene, ricorre un vizio di motivazione apparente che impone la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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